00 21/05/2014 15:34
il lavoratore ha diritto, in caso di malattia, alla conservazione del posto di lavoro per un periodo determinato (c.d. periodo di comporto) scaduto il quale può essere licenziato "ad nutum" (ovvero a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo).
Il periodo di comporto è previsto dai contratti collettivi ed è normalmente differenziato in relazione all'anzianità di servizio.
Qualora lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine fnale di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto.
In assenza di una manifestazione di volontà, il rapporto rimane sospeso senza decorrenza dell'anzianità di servizio per nessun istituto.
Un'alternativa è che, il lavoratore può chiedere di usufruire delle ferie già maturate, mutando il titolo dell'assenza al fine di sospendere il decorso del comporto.
I contratti collettivi, prevedono inoltre, la possibilità per il lavoratore di richiedere, al termine del periodo di comporto ma prima della scadenza dello stesso, un periodo di aspettativa non retribuita (tale periodo varia, generalmente, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 mesi, a seconda dei settori).
Quindi, in conclusione, bisogna capire quali sono stati gli accordi intercorsi tra il lavoratore e il datore di lavoro vecchio e quello nuovo.