violazione patto di satbilità 2007 - sanzioni...

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lillo1
00lunedì 14 gennaio 2008 18:25
ad un corso sulla finanziaria ho chiesto agli esimi relatori (dott. scozzese e prof. carmine cossiga) se mi potevano chiarire le modalità di funzionamento delle sanzioni previste dai commi 691 e seguenti della finanziaria per il 2007 da applicarsi ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, per motivi di cassa.
in particolare, poichè pur avendo letto cento volte non ho capito bene, ho chiesto come funziona, o come dovrebbe funzionare il meccanismo della diffida e del commissariamento per l'adozione dei provvedimenti di rientro di cui al comma 691 (posto che il rientro, per lo sfondamento del patto in termini di cassa mi sembra difficile da immaginare..)e, in caso di mancata adozione dei provvedimenti, l'introduzione forzosa dell'incremento dell'addizionale irpef (dopo il 30 giugno??), di cui al comma 692.

mi è stato risposto che il rispetto o non rispetto del patto è un problema di comparto, e non di singolo ente; che, quindi, la valutazione si farà sul raggiungimento degli obiettivi complessivi per il comparto; e che, inoltre, siccome la maggior parte degli enti che non hanno rispettato il patto sono inseriti in aree depresse (ma a questo punto sono depressa anche io...) per le quali sono in atto misure tendenti alla riduzione della pressione fiscale, molto difficilmente si arriverà all'aggravamento della stessa mediante l'incremento dell'addizionale irpef. e che quindi, con ogni probabilità, tale norma è destinata a defungere...

(riporto le norme citate, se qualcuno ha qualche suggerimento su come interpretarle...)
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonchè di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.
marco panaro
00lunedì 14 gennaio 2008 21:56

ma a questo punto sono depressa anche io...



E' un po' che lo sostengo [SM=g27827]
lillo1
00lunedì 14 gennaio 2008 22:54
Re:
marco panaro, 14/01/2008 21.56:


ma a questo punto sono depressa anche io...



E' un po' che lo sostengo [SM=g27827]




pensa per te...! [SM=g27828] [SM=g27822]



ferrari.m
00martedì 15 gennaio 2008 08:27
Re:
lillo1, 14/01/2008 18.25:



mi è stato risposto che il rispetto o non rispetto del patto è un problema di comparto, e non di singolo ente; che, quindi, la valutazione si farà sul raggiungimento degli obiettivi complessivi per il comparto; e che, inoltre, siccome la maggior parte degli enti che non hanno rispettato il patto sono inseriti in aree depresse (ma a questo punto sono depressa anche io...) per le quali sono in atto misure tendenti alla riduzione della pressione fiscale, molto difficilmente si arriverà all'aggravamento della stessa mediante l'incremento dell'addizionale irpef. e che quindi, con ogni probabilità, tale norma è destinata a defungere...




Il patto di cassa per gli enti locali è una emerita str***ata, lo sappiamo tutti, perché le dinamiche dei pagamenti sui residui sono troppo variabili.
Se la sanzione verrà tolta, spero che ciò avvenga solo per la parte "cassa", altrimenti saremo al ridicolo....


Michele Dei Cas
00martedì 15 gennaio 2008 09:00
Perché solo per la cassa? Forse che non è un'emerita str..ata anche il patto di stabilità per la competenza? [SM=g27830]
D'altra parte, l'anno scorso come è andata?
ferrari.m
00martedì 15 gennaio 2008 09:29
Si ma la competenza la puoi in qualche modo "gestire", la cassa, in particolar modo sugli investimenti, no.
Pensiamo ad esempio a contratti stipulati in anni precedenti per opere pubbliche che vengono completate e si deve pagare entro termini fissati dalla legge...
Michele Dei Cas
00martedì 15 gennaio 2008 09:57
D'accordo; volevo solo fare una battuta (anche se con un fondo di verità: sono ancora fissato con il bilancio 2006 quando al mio Comune la finanziaria impediva -anche per la competenza- di attuare investimenti per opere pubbliche per le quali già disponevamo dei finanziamenti -naturalmente da attivare e spendere entro il termine perentorio del____).
clatemp
00sabato 19 gennaio 2008 22:22
La sanzione per il mancato rispetto del patto 2007 (confermata anche per il 2008) consiste sostanzialmente nel predisporre un prospetto attraverso il quale dovremo dimostrare che nell'anno successivo (2008) a quello di mancato rispetto (2007) riusciremo a rispettare il limite imposto per questo anno e recuperare anche quanto sforato per l'anno precedente.
In sostanza se il parametro di cassa è stato sforato di 100 mila euro, il parametro di cassa 2008 dovrebbe essere migliorato di questi ulteriori 100 mila. Stesso dicasi per la competenza.

Il problema tra 2007 e 2008 sta nel fatto che nel 2008 non esiste un saldo di competenza su cui scaricare il mancato rispetto della competenza 2007 o il parametro di cassa su cui scaricare il mancato rispetto della cassa 2007.

Qualche ente che si trova in queste condizioni ha chiesto chiarimenti ed il ministero il quale ha detto che si esprimerà.

Azzardo una possibilità. Lo sforamento di un solo parametro di competenza o di cassa andrà recuperato nel saldo di competenza mista. In caso di sforamento di entrambi i parametri si scaricherà sul saldo di compentenza mista il maggiore dei due.
marco panaro
00domenica 20 gennaio 2008 13:03
Re:
clatemp, 19/01/2008 22.22:

La sanzione per il mancato rispetto del patto 2007 (confermata anche per il 2008) consiste sostanzialmente nel predisporre un prospetto attraverso il quale dovremo dimostrare che nell'anno successivo (2008) a quello di mancato rispetto (2007) riusciremo a rispettare il limite imposto per questo anno e recuperare anche quanto sforato per l'anno precedente.




Non male, dovrebbe essere applicato anche ai rapporti tra correntisti e banche [SM=g27830]
lillo1
00domenica 20 gennaio 2008 22:22
Re:
clatemp, 19/01/2008 22.22:

La sanzione per il mancato rispetto del patto 2007 (confermata anche per il 2008) consiste sostanzialmente nel predisporre un prospetto attraverso il quale dovremo dimostrare che nell'anno successivo (2008) a quello di mancato rispetto (2007) riusciremo a rispettare il limite imposto per questo anno e recuperare anche quanto sforato per l'anno precedente.
In sostanza se il parametro di cassa è stato sforato di 100 mila euro, il parametro di cassa 2008 dovrebbe essere migliorato di questi ulteriori 100 mila. Stesso dicasi per la competenza.

Il problema tra 2007 e 2008 sta nel fatto che nel 2008 non esiste un saldo di competenza su cui scaricare il mancato rispetto della competenza 2007 o il parametro di cassa su cui scaricare il mancato rispetto della cassa 2007.

Qualche ente che si trova in queste condizioni ha chiesto chiarimenti ed il ministero il quale ha detto che si esprimerà.

Azzardo una possibilità. Lo sforamento di un solo parametro di competenza o di cassa andrà recuperato nel saldo di competenza mista. In caso di sforamento di entrambi i parametri si scaricherà sul saldo di compentenza mista il maggiore dei due.






mmmh. non so se ho capito bene.
ci devo pensare... (mi servirebbe una faccina che si gratta la testa pensierosa ma non c'è...)

un altro problema:
la mia (nuova) ragioniera (supportata dai revisori) sostiene che per dimostrare il rispetto del patto dovremmo ridurre i residui in conto capitale in modo tale che i residui e quanto scriveremo in competenza nel 2008 non superi il saldo di cassa che dobbiamo rispettare. al di la del fatto che, seguendo questo ragionamento, cio significherà che in competenza in conto capitale potremo iscrivere spese al max per 50mila euro (e per un comune di 6500 abitanti, che tra l'altro ha un sacco di soldi, forse è un po' pochino... chissa cosa ne faremo degli oneri di urbanizzazione, per esempio...), ma comunque, intuitivamente, mi sembra una str@@@ata, dal momento che mai e poi mai nel 2008 pagheremo tutti i residui e tutta la spesa di competenza.
ma forse non ho capito niente...



ferrari.m
00lunedì 21 gennaio 2008 08:41
Re: Re:
lillo1, 20/01/2008 22.22:


ma comunque, intuitivamente, mi sembra una str@@@ata, dal momento che mai e poi mai nel 2008 pagheremo tutti i residui e tutta la spesa di competenza.
ma forse non ho capito niente...


Sono d'accordo.
Ci sono enti che a residuo in conto capitale hanno cifre tali che se le pagassero tutte nell'esercizio 2008, dovrebbero mettere in competenza cifre negative per rispettare il limite.

E poi un ragionamento:
- o i residui sono impegnati per delle opere specifiche, con un creditore individuato e allora NON li potete togliere e quindi probabilmente nell'anno ne pagherete almeno una parte;
- o i residui sono impegnati "a stanziamento" e li potete mandare in avanzo , ma anche se lo fate non essendoci una procedura di gara , né un contratto, né tantomeno un affidatario di lavori, difficilmente li pagherete nell'anno (quindi è inutile toglierli).



lillo1
00giovedì 3 aprile 2008 21:52

Nel corso dell’ultima Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, svoltasi mercoledì 26 marzo u.s., sono stati approvati i provvedimenti concernenti la procedura in caso di mancato rispetto degli obiettivi del “patto di stabilità interno” per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ho letto alcuni articoli di commento sul sole e italia oggi, da cui non ho capito quasi niente. ma i provvedimenti (che, se ho capito bene, dovrebbero tradursi in un decreto) e i modelli da compilare (grazie ai quali, forse, capiremo che cosa si intende per provevdimenti di rientro) non sono riuscita a trovarli.
qualcuno ha notizie?
lillo1
00sabato 12 luglio 2008 10:39
Parere 12/05/2008, n. 1628 - Consiglio di Stato

Schema di regolamento recante disciplina per l'individuazione delle procedure di rientro negli obiettivi programmatici per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007


Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere 12 maggio 2008, n. 1628

PREMESSO:

L'articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) disciplina, per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità, la procedura di riassorbimento degli scostamenti registrati rispetto agli obiettivi programmatici.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, è previsto (comma 686 dell'articolo citato) che le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione redatta secondo un prospetto e con le modalità stabilite da apposito decreto ministeriale, la cui mancata trasmissione costituisce inadempimento al patto di stabilità e in caso di mancato rispetto di detto patto, il comma 691 prevede che gli enti inadempienti, a seguito di diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottino i necessari provvedimenti di recupero, da comunicare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora gli enti non adempiano, il Sindaco o il Presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, da comunicare anch'essi alla Ragioneria generale dello Stato, che provvederà a pubblicare sul sito informatico gli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità, di quelli che hanno adottato i conseguenti provvedimenti e di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, il comma 692 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 dispone l'applicazione di un meccanismo di recupero mediante un automatismo fiscale (per i comuni, aumento dello 0,3 per cento dell'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF e, per le province, aumento del 5 per cento dell'imposta provinciale di trascrizione).

Per il patto relativo all'anno 2007, l'art. 40-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 - ha disposto un differimento al 31 maggio 2008 del termine per la produzione della certificazione, e la proroga di due mesi di quelli, per la parte di interesse, recati dai commi 691 e 692 su citati.

Tenuto conto delle prescrizioni normative sopra indicate, l'Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame che, con riferimento al riassorbimento per l'anno 2008 degli scostamenti registrati in sede di risultati finali del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, si propone di disciplinare compiutamente i singoli passaggi necessari per rendere operativa la procedura.

Sullo schema trasmesso, che si compone di due articoli e di quattro prospetti allegati, è stato acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza Stato - Città, reso nella seduta del 26 marzo 2008.


CONSIDERATO:

1. L'articolo 1 dello schema, con condivisibile impostazione, disciplina i singoli passi della procedura, integrando le disposizioni primarie con le prescrizioni necessarie per assicurare il rispetto della tempistica e l'uniformità delle varie comunicazioni in essa previste, specificando altresì i siti internet cui le comunicazioni e i provvedimenti devono essere inviati nei termini previsti.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo introduce il termine del 15 luglio per l'effettuazione della diffida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire agli enti inadempienti di disporre di almeno quindici giorni per individuare le misure e i provvedimenti correttivi da comunicarsi secondo i prospetti A e B, allegati al regolamento, entro il 31 luglio.

In caso di mancata assunzione dei provvedimenti, gli stessi sono adottati dai commissari ad acta entro il 31 agosto, e comunicati, entro lo stesso termine, utilizzando i prospetti C e D allegati.

Il comma 4 dell'articolo specifica il sito internet sul quale la Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, pubblica l'elenco degli enti locali che hanno adottato i necessari provvedimenti di riequilibrio o risultano tuttora inadempienti.

In proposito, il comma 5 dell'articolo annovera correttamente, tra gli enti inadempienti, quelli che non hanno inviato nei termini la prescritta comunicazione o che hanno adottato misure non sufficienti a raggiungere il risultato.

Per tale pubblicazione è introdotto il termine del 5 settembre, ritenuto sufficiente perché la Ragioneria elabori le informazioni ricevute entro il 31 agosto, affinché sia possibile render noto al contribuente senza eccessivo ritardo, l'aumento dell'imposta provinciale di trascrizione a far data dal 1 settembre 2008.

2. Peraltro, nella propria relazione, l'Amministrazione evidenzia taluni dubbi che sono insorti in ordine alla possibilità, da parte degli enti locali e dei commissari ad acta, di adottare, nei periodi previsti dalla legge, aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle altre entrate anche oltre il limite massimo stabilito dalle leggi di riferimento.

Al riguardo, osserva la Sezione che indubbiamente la norma in questione va coordinata con il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" (per il 2008, entro il 31 maggio).

Da quest'ultimo discende che di regola solo entro tale termine gli enti locali possono adottare le misure della specie anche al fine di riassorbire gli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi programmatici.

Ma argomenti e formali (la specialità della disciplina) e sostanziali (l'opportunità di procedere al riequilibrio del bilancio in modo meno traumatico possibile) impongono una più meditata valutazione dell'ambito dei poteri di intervento sia degli organi ordinari sia di quelli straordinari.

Per quanto concerne in particolare i commissari ad acta, dispone il comma 693 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 che "dopo il 30 giugno (31 agosto per il 2008) i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692" (addizionale IRPEF e imposta provinciale di trascrizione). Ne segue che i predetti commissari, ove le altre misure di ripianamento risultino insufficienti, hanno la possibilità di intervenire sui suindicati tributi, anch'essi, naturalmente, nei limiti della normativa, cioè con l'osservanza dei prelievi massimi stabiliti per i tributi in questione.

Tace la disposizione sulla possibilità di utilizzo da parte del commissario di altre manovre tariffarie, profilo che richiede anch'esso ulteriori approfondimenti.


3. Deve infine rilevarsi che, successivamente alla trasmissione dello schema di regolamento, è intervenuto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del successivo 28 maggio) che, all'articolo 1, comma 7, dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, facendo salvezza unicamente dei meccanismi di ripianamento per il settore sanitario e degli aumenti già previsti in sede di bilancio previsionale presentato nei termini dagli enti locali per l'approvazione.

Pertanto anche in relazione al cd "congelamento" dell'autonomia impositiva degli enti locali previsto dalla predetta norma, particolarmente in relazione agli automatismi recati dal richiamato comma 692 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, si rende necessario un riesame dello schema proposto.

4. In conclusione si rimane in attesa dei chiarimenti del Ministero proponente, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari giuridici e legislativi.


P.Q.M.

La Sezione sospende il parere in attesa dei richiesti chiarimenti.
lillo1
00lunedì 14 luglio 2008 14:44
e per il futuro....


Sono previste dure sanzioni per gli enti non rispettosi al patto di sta abilità mentre è in arrivo un meccanismo premiale per gli enti virtuosi.

Gli enti che non rispetteranno il patto di stabilità andranno incontro a pesanti sanzioni: riduzione del 5% dei trasferimenti ordinari, limite agli impegni delle spese correnti fissato al valore minimo dei corrispondenti impegni assunti nell'ultimo triennio, divieto di ricorso a mutui e prestiti per gli investimenti ed il blocco delle assunzioni di personale inclusi cococo e rapporti di somministrazione. Per gli enti virtuosi invece si prospetta un meccanismo di premialità: essi potranno beneficiare di uno sconto sul patto dell'anno successivo pari al 70% dell'importo complessivamente sforato dagli enti inadempienti. Per quanto riguarda il monitoraggio, le modalità concrete sono rinviate ad un Decreto dell'Economia che per la prima volta dovrà definire anche il prospetto per la situazione debitoria. Tutti i dati continueranno ad essere inviati al Ministero dell'Economia ed entro il 31 marzo dovrà essere inviata la certificazione finale a firma del rappresentante legale e del responsabile finanziario. Il mancato invio della documentazione richiesta sarà equiparato al mancato rispetto del patto.

*****************


Ai fini del patto di stabilità, il sistema di calcolo per la determinazione del saldo programmatico non sarà basato più sul duplice binario del saldo di cassa e della spesa corrente.

Al posto del triennio 2003-2005, il nuovo punto di partenza è il penultimo esercizio precedente; ai fini del saldo programmatico, pertanto, l'importo della manovra sarà applicato al saldo 2007 di competenza mista. Le percentuali necessarie alla determinazione del saldo programmatico variano in base a due condizioni: il rispetto del patto per il 2007 ed il segno del saldo misto di partenza. Gli enti rispettosi delle regole del 2007 e che, nello stesso anno, registrano un saldo di competenza mista, possono a parità di entrate, spendere nel 2009 di più per un importo pari al 20% del saldo 2007. Tali enti, invece, devono mantenere gli stessi livelli dell'anno di base se nel 2007 non sono riusciti a rispettare il patto. Gli enti con saldo negativo, invece devono migliorare con velocità diverse a seconda che sia stato raggiunto o meno l'obiettivo programmatico; in caso di perseguimento dell'obiettivo di comparto gli enti possono escludere dal loro saldo un importo pari al 70% della differenza tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto e l'obiettivo programmatico. Anche i comuni minori sono soggetti a regole valide agli enti maggiori; il sistema premiale sul ricorso al debito vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti.


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