lillo1
00sabato 21 marzo 2009 15:01
riprendo questa vecchia discussione, che riporta tra noi la voce e la passione dell'amico rospal, perchè mi stavo nuovamente interessando alla questione e ho trovato un parere della corte conti lombardia.
nel frattempo, qualcuno ha fatto qualcosa sulla previdenza complementare dei vigili?
corte conti lombardia - delibera 46/2009
PREMESSO
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Settala (MI) ha chiesto alla Sezione di rendere parere in merito alla corretta allocazione delle spese destinate all’assistenza e alla previdenza del personale della Polizia Locale, effettuate utilizzando i proventi delle sanzioni pecuniarie da violazioni del Codice della strada, ex art. 208, commi 2 lett. a) e 4, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.m.i. e art. 17 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22/1/2004.
In particolare, si chiede di conoscere “se tali spese siano da considerarsi spese di personale, codificabili all’intervento 01 delle spese correnti del bilancio e quindi rientranti nel tetto di spesa per il personale previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, oppure siano da considerarsi prestazioni di servizi (intervento 03) o trasferimenti (intervento 05), non rientranti quindi nei tetti di spesa del personale imposti dal legislatore”.
IN VIA PRELIMINARE
Sull’ammissibilità della richiesta
(...)
Venendo al caso di specie, la richiesta di parere è, conformemente a quanto si è detto, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Settala (MI).
Inoltre, la richiesta, riguardando in via generale le norme e i principi di redazione del bilancio, nonché l’applicazione di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica, risulta rientrare pienamente nell’ambito oggettivo della contabilità pubblica.
Infine, non si ravvisa alcuna interferenza né con l’attività amministrativa né con quella giurisdizionale.
Pertanto, la richiesta di parere risulta in toto ammissibile e può essere esaminata nel merito.
MERITO
L’art. 208, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) prevede la devoluzione ai Comuni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso Codice quando tali violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni stessi.
Il comma 4 prescrive che una quota del 50 per cento dei proventi spettanti ai Comuni venga devoluta, oltre che a determinate finalità ivi specificate, anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208.
Tale ultima norma indica le possibili destinazioni dei proventi spettanti allo Stato, includendovi l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
Quest’ultima disposizione, quando si tratti di proventi spettanti alle Amministrazioni Comunali, deve intendersi riferibile anche al personale del Corpo di Polizia municipale, come chiarito da Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 426.
Secondo la Corte costituzionale, il legislatore ha in tal modo inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della strada, a disposizione degli Enti locali, per provvedere, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta loro dal comma 4 dello stesso art. 208, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale, fra le quali quella di destinare i proventi in parola anche a forme di previdenza ed assistenza del personale di Polizia municipale, per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima.
In base alle disposizioni in esame, ciascun Ente determina annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate.
I proventi di cui si tratta sono oggetto di amministrazione separata a norma dell'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), che impone agli Enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del D. lgs. n. 285/1992.
Come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (deliberaz. n. 466 del 25 luglio 2007), occorre tener presente che la ratio della disciplina contenuta nell’art. 208 del Codice della strada è duplice: da un lato, lo scopo del legislatore è quello di imporre alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della Strada per effettuare interventi diretti a migliorare la sicurezza stradale, sia attraverso l’educazione degli utenti, che attraverso interventi diretti a rendere più sicuro l’utilizzo delle vie pubbliche; dall’altro, lo scopo è quello di evitare che le Amministrazioni locali possano destinare a spese correnti, che presentino il carattere della stabilità e della ricorrenza, entrate che, al contrario, sono sicuramente aleatorie, perché dipendono dalla violazione di disposizioni contenute nel Codice della Strada, che, a fronte di comportamenti maggiormente rispettosi delle regole della circolazione da parte degli utenti, potrebbero decrescere sino a scomparire.
In quest’ottica, deve ritenersi che nella determinazione della quota vincolata non possono conteggiarsi le somme destinate al pagamento di oneri previdenziali obbligatori e fiscali di personale dipendente dal Comune, ma solo quelle relative alla costituzione di fondi previdenziali facoltativi (sul punto si veda, oltre a deliberaz. n. 466/2007 cit., anche deliberaz. Corte conti, Sez. controllo Liguria, n. 6/pareri del 12/9/2008).
Ciò premesso, venendo al quesito posto dal Comune di Settala, questa Sezione ritiene che le spese destinate alla previdenza e all’assistenza – secondo l’ambito sopra indicato - del personale della Polizia Locale, effettuate utilizzando i proventi delle sanzioni pecuniarie da violazioni del Codice della strada, debbano essere iscritte all’intervento 01 (spese di personale) del Titolo I (spese correnti) del bilancio dell’Ente.
Si tratta, infatti, di somme che, sia pure in vista del fine ultimo del miglioramento della sicurezza sulle strade, vengono destinate a personale della Polizia Locale, come tale dipendente dell’Ente stesso, per compiti e mansioni espletate nell’ambito del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui possono trovarsi tali soggetti preposti al controllo delle regole della circolazione stradale.
Correlativamente, si ritiene che tale spesa, in quanto appunto spesa di personale, debba soggiacere ai limiti e alla disciplina prevista in materia dal legislatore, e quindi in primis al principio della riduzione delle spese di personale ai fini del rispetto del Patto di stabilità, sancito dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006.
Si sottolinea, infatti, che la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale – di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, nelle more dell’attuazione dell’art. 76, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 – impone agli Enti una rigorosa programmazione di tale tipologia di spesa, al fine di rendere la stessa compatibile con il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno.
Come già messo in luce da questa Corte (cfr. Sez. controllo Piemonte, deliberaz. n. 1/pareri/2009), l’interpretazione suesposta appare in linea con quanto disposto dall’art. 76, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al generale obbligo di contenimento delle spese di personale, ha aggiunto l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.