sana a robusta costituzione

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
lillo1
00martedì 7 aprile 2009 17:57
mi pareva di ricordare che una qualche disposizione del 2008 avesse abolito il certificato di sana e robusta costituzione, ma non riesco a rintracciare la norma. qualcuno ha migliore memoria?
marco panaro
00martedì 7 aprile 2009 20:09
L’abolizione è stata prevista in un disegno di legge presentato dal Ministro della Salute, approvato in prima lettura dal Senato nel dicembre del 2007, ma poi decaduto in seguito alla fine anticipata della legislatura.

Per i concorsi:
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato), prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”;

- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, all’art. 16 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni), comma 3, stabilisce che “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.

Con la L. R. del 02/04/2007 n. 8, la Regione Lombardia prosegue il percorso iniziato nel 2003 con la L.R. n.12, di abolizione di una serie di certificazioni sanitarie per le quali non sussiste dimostrazione scientifica di efficacia e di appropriatezza, attuando in tal modo un importante processo di semplificazione normativa e amministrativa che agevola i cittadini, supera vincoli od obblighi inutili e dispendiosi.
Di seguito vengono indicati i certificati che non devono essere richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia:
» Certificato di sana e robusta costituzione (era richiesto dagli Istituti scolastici e magistrali e doveva attestare l'avvenuto prelievo per l'accertamento sierologico della lue, ai sensi della legge del 25 luglio 1956, n. 837).
» Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di insegnati e di minori (Il Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, ha introdotto nuovi e specifici accertamenti di idoneità fisica, specifica o generica, al lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici).
» Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale (la cui utilità è del tutto discutibile e discriminante nei confronti dei ragazzi che scelgono altri percorsi di studio).
» Certificato per la vendita dei generi di monopolio (previsto, a suo tempo, per la vendita di prodotti sfusi).
» Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri (superato da adeguata formazione sui rischi derivanti dalla specifica attività).
» Certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie (superato dall'autocertificazione).
» Certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e certificato sanitario per l'ammissioni ai soggiorni di vacanza per minori (rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta).
» Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio;
(superato da nuovo iter procedurale di ottenimento del prestito da parte di enti e istituzioni).
» Certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni; (di scarsa utilità dal punto di vista epidemiologico).
» Certificato di idoneità psicofisica all’attività di giudice onorario o di pace; (vedi D.L.vo del 19 09 1994 n. 626).
» Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti; (vedi D.L.vo del 19 09 1994 n. 626).
» Certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all’esercizio dell’attività di autoriparazione; (vedi D.L.vo del 19 09 1994 n. 626).
» Certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneità a direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita; (vedi D.L.vo del 19 09 1994 n. 626).
Viene comunque garantito il diritto del cittadino di ottenere le suddette certificazioni, se richieste da imprese, enti, datori di lavoro, ubicati in altre Regioni ove vige differente normativa.
lillo1
00martedì 7 aprile 2009 21:43
anche la regione piemonte ha legiferato nello stesso senso (legge regionale 15 del 2008 - allegato B

e ora si verificano situazioni davvero paradossali.

le asl non rilasciano più il certificato perchè è stato abrogato.

ma le norme statali che prevedevano, in taluni casi, l'esibizione di questi certificati (es. il regolamento di attuazione della legge 180/1950, di cui non ricordo il n., che disciplina l'accesso ai prestiti nei cfr degli istituti previdenziali) continuano a prevederli.

La sanità è ormai di competenza della regione, ma le leggi regionali non possono abrogare quelle statali; nel nuovo ordinamento costituzionale, chi interpreta e applica le norme dovrebbe sapere che nelle materie che la nuova costituzione attribuisce alle regioni, dovrebbe prevalere la normativa regionale.

ma questo non accade, e l'inpdap (per esempio) per concedere un prestito ad un dipendente vuole quel certificato. che l'asl si rifiuta di fare.

e dunque?

[SM=g27833]



ah, dimenticavo. grazie marco


ferrari.m
00mercoledì 8 aprile 2009 08:57
L'Emilia-Romagna ha legiferato in materia e ha anche fatto un regolamento regionale (23 dicembre 2008, n° 2) che individua le certificazioni sanitarie non più necessarie e che quindi il servizio sanitario regionale non fornisce più.
Però le norme specificano che vengono rilasciati se devono essere presentati in altre regioni o per quello di sana e robusta costituzione che viene rilasciato se richiesto da una amministrazioni statali per l'assunzione.

Regolamento regionale 2/2008 (formato .pdf)
marco panaro
00giovedì 9 aprile 2009 22:25
Re:
lillo1, 07/04/2009 21.43:

anche la regione piemonte ha legiferato nello stesso senso (legge regionale 15 del 2008 - allegato B

e ora si verificano situazioni davvero paradossali.

le asl non rilasciano più il certificato perchè è stato abrogato.

ma le norme statali che prevedevano, in taluni casi, l'esibizione di questi certificati (es. il regolamento di attuazione della legge 180/1950, di cui non ricordo il n., che disciplina l'accesso ai prestiti nei cfr degli istituti previdenziali) continuano a prevederli.

La sanità è ormai di competenza della regione, ma le leggi regionali non possono abrogare quelle statali; nel nuovo ordinamento costituzionale, chi interpreta e applica le norme dovrebbe sapere che nelle materie che la nuova costituzione attribuisce alle regioni, dovrebbe prevalere la normativa regionale.

ma questo non accade, e l'inpdap (per esempio) per concedere un prestito ad un dipendente vuole quel certificato. che l'asl si rifiuta di fare.

e dunque?

[SM=g27833]



ah, dimenticavo. grazie marco





Si potrebbe rilasciare come Comune, ad un congruo prezzo [SM=g27828]
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:17.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com