rifiuti industriali esenti tarsu...

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lillo1
00mercoledì 9 maggio 2007 21:47
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10362 del 7 maggio 2007, ha stabilito che non è dovuto il tributo locale sui rifiuti industriali, nè il Comune può assimilare tali rifiuti a quelli urbani.

Il caso de quo riguarda il contenzioso sorto tra un’industria ed il Comune di appartenenza; nella specie, il Comune aveva recuperato un tributo, la Tarsu, che la società si rifiutava di pagare trattandosi di rifiuti industriali e provvedendo personalmente allo smaltimento.
La Corte di Cassazione, ribaltando la precedente decisione che aveva dato torto alla società (sulla base del fatto che i rifiuti prodotti potessero essere assimilati di diritto a quelli urbani), con la sentenza n. 10362/2007, ha accolto il ricorso di quest’ultima.
La Suprema Corte ha infatti affermato che, a prescindere da tutte le circostanze che non rilevano ai fini dell’obbligo di corrispondere la Tarsu, il nodo centrale della questione è quello della tassabilità dei rifiuti.
In particolare, l’art. 68 del D.Lgs. n. 503/1997, laddove impone ai Comuni di regolamentare le categorie di locali ai fini del computo delle tariffe, esclude esplicitamente la tassabilità delle superfici di lavorazione industriale.
I rifiuti industriali, pertanto, afferma la Cassazione, sono esentasse e la generale assimilazione effettuata di diritto nella precedente sentenza è da considerarsi errata.

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