potestà rogatoria del Segretario comunale e provinciale per atto unilaterale d’obbligo

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marco panaro
00giovedì 19 gennaio 2006 12:30
Agenzia segretari 12/1/2006

Risposta a quesito in materia di potestà rogatoria del Segretario comunale e provinciale per atto unilaterale d’obbligo.


Roma, /Ages/gd
Prot. n.


Al Comune


e, p.c. Al Responsabile della Sezione
Regionale Ages



oggetto: quesito in materia di potestà rogatoria del Segretario comunale e provinciale per atto unilaterale d’obbligo.



Si fa riferimento alla nota fax prot. n., acquisita in ricezione al prot. n., con cui il Segretario del Comune in indirizzo richiedeva il parere in merito alla possibilità da parte del Segretario Comunale di rogare un atto con obbligazioni a carico di una sola parte tra privati (costituzione di vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122/1989 - c.d. legge Tognoli -).

Si premette che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 15 maggio 1997, n. 127 e, del recente decr. leg. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il cui art. 97, comma 4, lettera c) ha riprodotto l’art. 17, comma 68, della L. 127/’97, abrogando, tra l’altro, gli artt. 87 e 89 del R. D. n. 383/1934, la situazione è profondamente mutata, nel senso di un considerevole ampliamento della competenza di rogito del Segretario Comunale.

Al riguardo, il già citato art. 97, comma 4, lett. c) del decr. leg. n. 267 del 18 agosto 2000, testualmente recita: “il segretario…può rogare tutti i contratti di cui l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”; la chiarezza e la stringatezza di detta disposizione normativa ne consente un’agevole interpretazione.

La potestà rogatoria, peraltro subordinata alla richiesta dell’Ente Locale e formulata con atto collegiale, appare oggi ancorata ai seguenti presupposti legislativi:

a. chiara sussistenza di una fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all’art. 1321 del C. C.;
b. obbligatorietà per l’Ente di essere una delle parti necessarie del contratto (con esclusione, quindi, di quei contratti stipulati da soggetti diversi dal Comune, ancorché con vantaggi a favore dell’Ente).

Tali presupposti di legge delineano in primis il limite generale alla funzione rogatoria che coincide con i limiti dell’autonomia privata dell’Ente Locale, al quale si aggiunge quello dato dall’impossibilità per il Segretario di intervenire quale ufficiale rogante di contratti tra soggetti privati.

Premesso ciò, non si ritiene ammissibile che il Segretario Comunale sia legittimato a rogare un atto unilaterale d’obbligo di privato non essendo l’Ente parte del negozio giuridico, anche per lo specifico caso di costituzione di vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 9 della L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli).

Non è, invece, irragionevole assumere tra le competenze normativamente previste per il segretario comunale e provinciale quella afferente alle scritture private ed agli atti unilaterali autenticati connessi ai permessi di costruire, essendo rinvenibile un interesse del comune in relazione al corretto assetto ed utilizzazione del territorio; in tal caso, l’attività di autentica rientra nella “mera autentica di firma”, estensiva delle ipotesi previste dall’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 riguardante le istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Tanto era dovuto, un cordiale saluto.




AV
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Moreno Morando
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