patto di stabilità 2009 - indovinello

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lillo1
00giovedì 16 ottobre 2008 12:54
Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali (150)

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.


2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.


3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:


a) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l’anno 2009, 62 per cento per l’anno 2010 e 125 per cento per l’anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l’anno 2009, 97 per cento per l’anno 2010 e 165 per cento per l’anno 2011;
b) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
c) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
d) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l’anno 2009, 80 per cento per l’anno 2010 e 150 per cento per l’anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l’anno 2009, 110 per cento per l’anno 2010 e 180 per cento per l’anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.


5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.


6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).


7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).


8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.


9. Per l’anno 2009, nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull’importo delle spese finali dell’anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.


domanda: ma secondo voi il comma 9 per chi l'hanno scritto?


ferrari.m
00giovedì 16 ottobre 2008 15:07
Per gli amici degli amici?
lillo1
00giovedì 16 ottobre 2008 16:16
immagino ben di si.
dato che può spostare, anche di moltissimo, gli esiti dei calcoli sugli obiettivi da rispettare...
peccato non starci dentro.
lillo1
00lunedì 17 novembre 2008 21:35
ci risiamo.

Art. 77-bis decreto legge 112, convertito in legge 133/2008
( Patto di stabilità interno per gli enti locali )

Coordinato con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati il 12 novembre 2008 nell’ambito dell’esame del ddl Finanziaria 2009


novità:

NEUTRALITà SPESE PER CALAMITà NATURALI..

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;

RIPRISTINO RILEVANZA CESSIONE AZIONI/QUOTE O DISMISSIONI
((8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono
conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.)) ELIMINATO

8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

SANZIONI - LIEVE AMMORBIDIMENTO RIDUZIONE TRASFERIMENTI..
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un
importo non superiore al 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello ell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono
essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni
recate dal comma 4 dell'art. 76.

ALLEGGERIMENTO SANZIONI PER MANCATO RISPETTO PATTO 2008 (MA SOLO PER GLI AMICI... [SM=g27816] )
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008
relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
ferrari.m
00giovedì 15 gennaio 2009 12:38

Dl anticrisi, governo battuto
su odg su patto stabilità Comuni

ROMA - Governo battuto in Aula alla Camera su un ordine del giorno al decreto legge anticrisi. L'odg riguarda il rispetto del patto di stabilità per gli enti locali. Si tratta di un ordine del giorno del Pd che "impegna il governo a valutare la possibilità di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali".

L'odg è a firma, tra gli altri, della deputata del Pd Paola De Micheli e del deputato Pier Paolo Baretta.
(15 gennaio 2009)

lillo1
00giovedì 15 gennaio 2009 17:37
non ho capito.

qualcuno mi traduca in italiano, please.

sarebbe a dire che qualcuno starebbe pensando di fare diventare norma di carattere generale il fatto che i pagamenti a residui (nei limiti delle disponibiità di cassa??e come facciamo a pagare se non c'è disponibilità di cassa?) diventano neutri ai fini del patto?

Michele Dei Cas
00venerdì 16 gennaio 2009 10:20
Sarebbe bella così [SM=g27822] : gli introiti in conto capitale li computo (residui e competenza); le spese per investimenti solo se in competenza. Nessun comune avrebbe più problemi con la stabilità.
lillo1
00venerdì 16 gennaio 2009 13:48
difatti.
ma io sarei anche disponibile a non contare più le entrate in conto capitale a residui, per quel che pesano.
sarei a posto lo stesso, visto che il 90% dei pagamenti in conto capitale si riferiscono a impegni di anni precedenti, dati i tempi medi di realizzazione di un'opera pubblica...

ma se non è così che vogliono dire? come si traduce in italiano quella roba li?
Michele Dei Cas
00martedì 19 maggio 2009 15:37
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF con cui si fornisce il prospetto relativo al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare entro il termine perentorio del 1 giugno 2009 al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
(D.M. 15 aprile 2009, G.U. 18/05/2009, n. 113

Per la serie: noi ci impieghiamo + di un mese per pubblicare un banale decreto in Gazzetta.
Così gli scassati ed obsoleti comuni (in regola col patto) magari non si accorgono, o hanno il ragioniere in ferie o malato, Brunetta permettendo, e non rispettano il sontuoso termine di 10 giorni lavorativi per la trasmissione di quanto sopra.
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