ci risiamo.
Art. 77-bis decreto legge 112, convertito in legge 133/2008
( Patto di stabilità interno per gli enti locali )
Coordinato con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati il 12 novembre 2008 nell’ambito dell’esame del ddl Finanziaria 2009
novità:
NEUTRALITà SPESE PER CALAMITà NATURALI..
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
RIPRISTINO RILEVANZA CESSIONE AZIONI/QUOTE O DISMISSIONI
((8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono
conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.)) ELIMINATO
8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
SANZIONI - LIEVE AMMORBIDIMENTO RIDUZIONE TRASFERIMENTI..
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un
importo non superiore al 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello ell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono
essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni
recate dal comma 4 dell'art. 76.
ALLEGGERIMENTO SANZIONI PER MANCATO RISPETTO PATTO 2008 (MA SOLO PER GLI AMICI... )
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008
relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.