obbligo diastensione in commissioni concorso

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lillo1
00giovedì 14 gennaio 2010 16:08


Tar Lombardia - Brescia, con la sentenza n. 2392 del 1° dicembre 2009

il commissario di un concorso pubblico ha l'obbligo di astenersi qualora abbia intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale con un candidato



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Il ricorso è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di quanto appresso.

1. Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. In punto ammissibilità, è noto che i doveri di astensione che sussistono in capo ai funzionari della p.a. non si identificano con le ipotesi tassative di cui all’art. 51 c.p.c., che valgono per i magistrati giudicanti, e comunque sono anch’esse formulate in modo ampio, estendendosi a tutti i casi in cui si ravvisano “gravi ragioni di convenienza”. La giurisprudenza afferma invece in termini generali che proprio in base al principio costituzionale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. invocato dal ricorrente, cui quindi non va ascritta genericità alcuna, i funzionari sono soggetti ad un obbligo di astensione “per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità o anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell' organo di cui fanno parte, risultando ininfluente che nel corso del procedimento il detto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato”: così perspicuamente TAR Sicilia Palermo, 14 gennaio 2005 n°198. Di conseguenza, la delibera della commissione giudicatrice di una gara nella quale non si sia astenuto il commissario in conflitto di interessi, ad esempio per avere intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale con un concorrente, risulta per ciò solo illegittima: in tal senso la sentenza citata, nonché C.d.S. sez. V 20 gennaio 2004 (ud.) n°563 e sez. V 16 aprile 2002 (ud.) n°5279.

2. La giurisprudenza citata non contraddice le altre decisioni citate dall’amministrazione resistente, secondo le quali non vi è obbligo di astensione nel caso in cui commissario e concorrente, come avviene di frequente nel mondo scientifico, siano semplicemente coautori di una pubblicazione: la distinzione fra le due fattispecie, l’una comportante l’obbligo di astenersi e l’altra irrilevante, sta nell’eventuale ulteriore contenuto del rapporto di colleganza, semplicemente scientifico nel caso di pubblicazioni, a contenuto invece patrimoniale negli altri casi.


3. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che fra il presidente della commissione Leoni e il concorrente Casoni un rapporto di collaborazione a contenuto patrimoniale vada ravvisato con riferimento a quanto indicato dallo stesso concorrente Casoni come n. 18 delle proprie pubblicazioni (sull’innovazione nella Lombardia orientale) e che lealmente la Provincia ha prodotto in versione integrale come proprio doc. 22.



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