nuova tariffa rifiuti!

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lillo1
00giovedì 23 febbraio 2006 06:40

(lo so che questo forum sui tributi non lo legge più nessuno [SM=g27825] ; ma ogni tanto metto qualcosa lo stesso,così quando mi serve so dove trovarlo...)


L’articolo 238 del Decreto legislativo attuativo della delega ambientale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, istituisce una nuova tariffa sui rifiuti.

Il Testo unico sull’ambiente, approvato nei giorni scorsi e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede l’istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti; ma per la sua quantificazione si dovrà attendere un regolamento che sarà emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
Così come in precedenza, lo scopo della nuova tariffa è quello di applicare un corrispettivo privatistico, di natura non tributaria; inoltre essa sarà divisa in una quota fissa e una variabile. Il metodo di calcolo, invece, dovrebbe essere più semplice e basato su criteri che tengono in considerazione il reddito.
Dall’entrata in vigore della riforma, la tariffa Ronchi sarà immediatamente abrogata. Sono fatti salvi tutti quei regolamenti comunali già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (articolo 238). Ma alcuni comuni che dal 2006 hanno deciso di passare dalla Tarsu alla tariffa Ronchi devono affrettarsi ad adottare le delibere, perché appunto la nuova normativa non consente l’adozione di regolamenti tariffari dopo la sua entrata in vigore.
Infine, la riforma non abolisce in modo esplicito la Tarsu, rischiando di creare incertezza nella normativa.

giandan
00giovedì 23 febbraio 2006 08:58
Io lo leggo sempre!!!
... ma non ci capisco molto... [SM=g27819] [SM=g27819]
marco panaro
00giovedì 23 febbraio 2006 09:10
La tariffa sarà determinata dall'Autorità d'ambito e non dai singoli enti locali e sarà applicata e riscossa dagli affidatari del servizio di gestione integrata.
lillo1
00giovedì 23 febbraio 2006 10:04
Re:

Scritto da: marco panaro 23/02/2006 9.10
La tariffa sarà determinata dall'Autorità d'ambito e non dai singoli enti locali e sarà applicata e riscossa dagli affidatari del servizio di gestione integrata.



si, questo lo diceva già il ronchi, e le varie leggi regionali di attuazione (almeno, la nostra legge regionale era molto chiara in proposito).
resta il fatto, pare, che in caso di mancata copertura del 100% del costo del servizio, saranno i comuni a pagare la differenza...
marco panaro
00lunedì 19 marzo 2007 12:49
Ma è così pacifico che la tariffa non costituisca un tributo? Ad esempio, ai fini del requisito della regolarità nel pagamento di imposte e tasse, per la partecipazione alle gare d'appalto?
lillo1
00lunedì 19 marzo 2007 13:21
bella domanda.
giandan
00lunedì 19 marzo 2007 15:39
io che non ci capisco nulla di ste cose, essendo comunque considerato un gran venditore di fumo, ci provo a rispondere.

1. si va a vedere la sostanza e quindi non conta nè come si chiama nè dove viene incassata nel bilancio
2. se il cittadino paga in base a quanto effettivamente smaltisce è una tariffa
3. se, ancorchè chiamandosi tariffa, il cittadino continua a pagare solo in base a metri quadrati o numeri componenti del nucleo famigliare è tassa.

lillo1
00lunedì 19 marzo 2007 15:46
ricordavo bene. ci fu in passato una lunga discussione, sulla natura giuridica della tarsu, iniziata da debeppe. la data è 29.8.2003, non sono capace a linkare, ma si trova facilmente
marco panaro
00lunedì 19 marzo 2007 16:28
L'avevo trovata. Molto interessante, ma non risolutiva. Ma Debeppe ci stupirà ancora...
lillo1
00lunedì 19 marzo 2007 17:49
penso non ci sia nulla di risolutivo... [SM=g27825]
marco panaro
00lunedì 19 marzo 2007 17:52
be'...

ferrari.m
00lunedì 19 marzo 2007 18:03
Non è detto, dipende da chi sono i tuoi amici...
Ricordate Lazzaro di Betania....
giandan
00lunedì 19 marzo 2007 20:21
Re:

Scritto da: ferrari.m 19/03/2007 18.03
Non è detto, dipende da chi sono i tuoi amici...
Ricordate Lazzaro di Betania....



Vabbè, ma poi è ri-morto ancora.
Giuseppe Debenedetto
00martedì 20 marzo 2007 16:50
Re:

Scritto da: marco panaro 19/03/2007 12.49
Ma è così pacifico che la tariffa non costituisca un tributo? Ad esempio, ai fini del requisito della regolarità nel pagamento di imposte e tasse, per la partecipazione alle gare d'appalto?



Le questioni poste da Marco Panaro sono sostanzialmente due: 1) se la tariffa rifiuti può essere considerata tributo; 2) ove la risposta alla prima domanda fosse positiva, se tale tributo può rientrare nella previsione di cui all’art. 38 del nuovo codice dei contratti pubblici, che esclude dalla partecipazione alle gare le ditte che non possiedono il requisito della regolarità fiscale.
Dobbiamo cioè porci la seguente domanda: un concorrente che non è in regola con il pagamento della tariffa rifiuti può essere escluso dalla gara ?

Sulla natura giuridica della “tariffa” le opinioni sono contrastanti a causa della presenza di elementi privatistici (definizione nominalistica, mancanza del regime dei controlli, ecc.) in un’entrata che mantiene comunque un forte carattere pubblico e autoritativo (istituzione obbligatoria e unilaterale da parte del Comune, assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico, ecc.).
Personalmente ritengo che l’entrata sia di natura tributaria, per diversi motivi che provo a sintetizzare (in gran parte individuati da quel buon venditore di fumo di giandan !):
- nella qualificazione giuridica di un qualsiasi istituto non dobbiamo fermarci al “nomen iuris” usato dal legislatore ma occorre analizzare la relativa disciplina: quindi la tesi della natura privatistica non può basarsi sul carattere terminologico dell’istituto;
- la quasi totale coincidenza del presupposto e dei soggetti passivi rispetto alla tarsu fanno subito pensare ad una sostanziale continuità di regime giuridico;
- l’obbligazione è commisurata in base alla fruibilità del servizio (come per la tarsu) e non in base all’uso effettivo, con la conseguenza che il privato deve pagare la tariffa anche quando in realtà non utilizza il servizio (ovvero paga in base a parametri presuntivi, tra cui la superficie dei locali utilizzati);
- prima dell’adozione della tariffa rifiuti, la commissione per il decentramento fiscale allora presieduta dal prof. Gallo (ora giudice della Corte costituzionale) aveva evidenziato che il prelievo imposto per il finanziamento del servizio, comunque lo si chiami, partecipa dei caratteri che la dottrina ha sempre attribuito alla tassa.
Ci sarebbero ancora altri argomenti a favore della tesi, ma quello che potrebbe da solo bastare a farla ritenere una vera e propria “tassa” è il fatto che la tariffa deve coprire tutti i costi della gestione dei rifiuti, anche quelli non imputabili al singolo utente (si pensi allo spazzamento delle strade e aree pubbliche, parchi, giardini, ecc.). In sostanza, mediante il pagamento della tariffa il singolo soggetto passivo provvede anche ad uno specifico interesse generale di tutela ambientale. In tal senso non è assolutamente possibile parlare di entrata di natura patrimoniale o privatistica.
Peraltro, se la tariffa non fosse un tributo locale non sarebbero ad essa applicabili tutte quelle disposizioni della legge finanziaria 2007 espressamente riferite ai “tributi locali” (riscossione coattiva, compensazione, soglia minima di esigibilità, ecc.).
Staremo comunque a vedere cosa prevederà il regolamento attuativo della nuova tariffa del codice ambientale (art. 238), se mai vedrà la luce !

Risolta (a mio modo di vedere) in maniera positiva la prima questione, resta da capire se la regolarità fiscale prevista dall’art. 38 del nuovo codice dei contratti è riferita sia ai tributi erariali che a quelli locali.
Personalmente avrei delle perplessità a ritenere estensibile la norma anche ai tributi locali (mi pare che certificazione venga rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che non ha nessuna competenza sui tributi locali), ma sul punto cedo volentieri la parola agli esperti in materia di appalti


marco panaro
00martedì 20 marzo 2007 17:22
[SM=g27811]
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