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SENTENZA N. 48 DEL 16/04/2004 COMMISSIONE REGIONALE LAZIO
Intitolazione:ICI - BASE IMPONIBILE - D.lgs n. 504/1992: art. 11, comma 1.Rendita attribuita superiore del 30% a quella dichiarata.Maggiorazione dell'imposta del 20%. Sanzione. Esclusione. L. n. 342/00,art. 74, comma 2.
Massima:La sanzione irrogata ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Dlgs n. 504/92 e'illegittima. L'art. 74, comma 2 della L. n. 342/00 dispone che non sonodovute sanzioni relativamente al periodo compreso tra la data d'attribuzioneo modificazione della rendita e quella di scadenza del termine dipresentazione del ricorso avverso l'atto di attribuzione o modificazione della rendita. Testo: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 29 dicembre 1997 l'xxx S.p.A, avvalendosi della procedura prevista dal DM 19 aprile 1994, n.701, con distinte dichiarazioni proponeva all'UTE diRoma l'attribuzione della rendita di lire 934.600.000 per l'immobile,centrale termoelettrica, sito in Civitavecchia, via Amelia Nord distinto alfoglio 7, n. 778 (Torre Valdaliga Sud) e l'attribuzione della rendita dilire 2.465.020.000 per l'immobile, centrale termoelettrica, sito inCivitavecchia, via Aurelia Nord, distinto al foglio 7, n. 791 e 793 (TorreValdaliga Nord). Con distinti avvisi notificati il 21 dicembre 1998 l'UTE ha rettificato lerendite proposte dall'xxx, determinandole in lire 13.513.809.000 per lacentrale di Torre Valdaliga Sud ed in lire 35.003.076.000 per quella diTorre Valdaliga Nord. L'xxx ha proposto ricorso avverso le due rettifiche, eccependone il difettodi motivazione e contestando nel merito la loro legittimita' e fondatezza,ed ha chiesto la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. L'UTE si e' ritualmente costituito insistendo sulla legittimita' deiclassamenti operati. Il 9 aprile 1999 il comune di Civitavecchia, a norma dell'articolo 11 delD.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, notificava all'xxx S.p.A. avviso diliquidazione dell'ICI 1998, esigendo il pagamento dell'imposta nella misurarisultante dai valori delle due centrali determinati dall'UTE (complessivelire 16.982.720.900, a fronte di lire 1.302.803.728 versate dalla societa'sulla base dei valori dichiarati), oltre alle sanzioni di legge e agliinteressi. L'xxx S.p.A. proponeva ricorso contro l'avviso di liquidazione, deducendonedifetto di motivazione e contestandone la legittimita' e il fondamento echiedeva la sospensione della sua esecuzione. Il comune di Civitavecchia, ritualmente costituitesi, ha chiesto la riunionedei procedimenti insistendo nella sua pretesa. Con decreto del 9 febbraio2000 il Presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezionen.23, ha sospeso in via di urgenza l'esecuzione dell'avviso di liquidazioneimpugnato. Con ordinanza del 22 maggio 2000 la Commissione, riuniti i tre procedimentiper connessione sospendeva l'esecuzione degli atti impugnati nei limitidella meta' delle maggiori rendite attribuite dall'UTE, convalidando entrolo stesso limite l'esecuzione dell'avviso di liquidazione dell'ICI 1998. LaCommissione disponeva quindi consulenza tecnica sia per migliore descrizionedei beni sia per acquisire elementi di valutazione. Sono pero' insortedifficolta', non essendo possibile per i limiti tariffari vigenti, inrelazione alle dimensioni dei due complessi, ottenere la collaborazione diprofessionisti idonei. La Commissione, dopo un vano tentativo di superaretale ostacolo separando i procedimenti ai fini di un frazionamentodell'incarico peritale, revocava la precedente ordinanza, sollecitando lacollaborazione delle parti per un rilevamento concordato delle superfici edelle cubature e per l'acquisizione di elementi che consentissero unaverifica diretta da parte della commissione stessa. I tre procedimenti, venuta meno l'esigenza istruttoria che ne avevasuggerito la separazione venivano nuovamente riuniti. Avendo le particoncordemente verificato le misure e sull'acquisizione di sufficientemateriale fotografico, all'udienza pubblica del 23 settembre 2002 lacontroversia e' stata presa in decisione. Con sentenza n. 490/23/02, depositata il 21 ottobre 2002, notificata a curadella parte ricorrente all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Roma, l'8novembre successivo, e al comune di Civitavecchia con raccomandata del 6novembre, la Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione n.23, inaccoglimento parziale dei ricorsi proposti dall'xxx S.p.A. contro l'Agenziadel Territorio e contro il comune di Civitavecchia, riteneva di dovereassumere i valori unitari ed i criteri di calcolo (a mq o a mc) dell'UTE edi determinare il valore della centrale Torre Valdaliga Sud in complessivelire 79.350.449.605, di cui lire 74.875.048.605 per i fabbricati e lire4.475.401.000 per le aree, e il valore della centrale Torre Valdaliga Nordin complessive lire 192.314.638.728, di cui lire 184.729.872.728 per ifabbricati e lire 7.584.766.000 per le aree. Applicando ai predetti valoriil tasso del 2%, la Commissione determinava quindi il valore catastale dellacentrale di Torre Valdaliga Sud in lire 1.587.008.992, pari ad euro819.621,74 e il valore catastale della centrale di Torre Valdaliga Nord inlire 3.846.292.775, pari ad euro 1.986.444,28. Conseguentemente, laCommissione dichiarava illegittimo l'avviso di liquidazione ICI del comunedi Civitavecchia per la parte eccedente l'imposta commisurata alle predetterendite catastali, riconoscendo legittima la richiesta del predetto Comunedi esigere sulla differenza tra imposta dichiarata e maggiore impostadefinita, oltre agli interessi, la maggiorazione del 20% di cui all'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. In via preliminare, la Commissione rigettava l'eccezione di nullita' degliimpugnati accertamenti per difetto di motivazione, rilevando che glielementi sui quali e' "caduta" la stima diretta dell'Ufficio,l'individuazione del bene nella sua tipologia e nella sua fisica consistenzaappaiono sufficienti a delimitare la materia del contendere ed a consentireal contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Nel merito, la Commissione osservava non esservi controversia tra le partiin ordine all'identita', alla fisica consistenza degli immobili e alla loroassegnazione alla categoria catastale D1, vertendo la controversia sullainclusione, nella valutazione, oltre ai corpi di fabbrica, anche deimacchinari ed in particolare delle turbine-alternatori, macchinarioconsiderato dall'Ufficio, a mente delle istruzioni della Direzione generaledel Catasto del 26 ottobre 1951, parte integrante dei due opifici, conriguardo ad una sua inamovibilita' "intesa tecnologicamente, e cioe'raggiunta a mezzo di tiranti, bulloni e blocchi di fondazione" ed inconsiderazione della diversa redditivita' degli opifici a seconda del tipodi produzione e del macchinario in essi installato. Al riguardo, laCommissione esprimeva a dubbio che le predette istruzioni, dettate in unsistema nel quale il reddito degli opifici industriali era soggetto adimposta di ricchezza mobile, quale elemento del complessivo reddito dicategoria B derivante dall'industria esercitata direttamente dalproprietario, possano essere di qualche utilita' per la soluzione delproblema nel diverso sistema attuale, nel quale la determinazione dellarendita catastale e' preordinata, tra l'altro, all'imposizione ICI, ai cuifini occorre avere riguardo al possesso di fabbricati (e non di opifici)".Secondo la Commissione, "ove si tratti di opificio, appare conforme allalogica del sistema distinguere il reddito fondiario, determinabile acatasto, da quello derivante dalla produzione industriale, cui l'immobilepure concorre" "Il macchinario non incorporato nell'edificio, la cuirimozione o sostituzione e' possibile senza alterare la struttura muraria,concorre certamente alla produzione industriale ed e' certamente partedell'opificio, ma non del fabbricato (articolo 4, legge 1249/1939); e'produttivo di reddito, ma non di reddito fondiario da determinare acatasto". Cio' stante, la Commissione ha ritenuto che "la connessionerelativamente stabile del macchinario all'edificio, non dando luogo adincorporazione non sia nella specie sufficiente perche' possa tenersi contodel loro valore e della loro redditivita' ai fini dell'attribuzione dellarendita catastale agli immobili de quibus". "Quanto al valore catastaledell'immobile, macchinari esclusi, soccorrono le deduzioni delle parti inrelazione alle misure delle aree e dei manufatti, sulle quali le partistesse concordano; e la comparazione tra i valori unitari indicatidall'Ufficio e quelli indicati dal consulente di parte xxx". "Un esame didettaglio dei prospetti formati a tale fine dalle stesse parti evidenzia chegli scostamenti dei valori unitari rispettivamente indicati sono nulli o dimodesta entita' per la maggior parte dei manufatti considerati. Per glialtri non sono stati offerti dalla ricorrente elementi concreti utili adinfirmare i valori unitari indicati dall'Ufficio". Con atto notificato all'xxx S.p.A., presso lo studio legale dell'avv. xxx,ed al comune di Civitavecchia, presso lo studio legale del prof. avv. xxx,il 2 gennaio 2003, depositato in Segreteria in pari data, l'Agenzia delTerritorio, Ufficio provinciale di Roma, ha impugnato la predetta sentenzaper le seguenti motivazioni. 1) La procedura DOCFA effettuata dall'xxx S.p.A. e' risultata carente siadelle aree di pertinenza sia dei macchinari in dotazione agli impianti; inoltre, le valutazioni unitarie per le singole porzioni ritenute inadeguatesono risultate di gran lunga inferiori ai prezzi di mercato esistenti permanufatti similari. 2) La rendita catastale degli opifici non e' riferibile solo ai muri eall'area, bensi' deve essere rapportata al complesso produttivo, comprensivodegli impianti, che non possono considerarsi quali semplici elementicollegati alla cosa principale da un mero rapporto pertinenziale, essendoinvece elementi essenziali del complesso industriale, il quale risultacostituito proprio dagli impianti necessari al suo funzionamento, che, purconservando la loro individualita' materiale, sono legati tra loro da unacomplementarieta' necessaria. La cosiddetta stima diretta implica unavalutazione caso per caso degli opifici, tenendo conto della lorocomplessiva conformazione, dell'estensione dell'area di pertinenza, nonche'delle infrastrutture connesse al fabbricato, quali i macchinali. "Unacentrale termoelettrica, privata degli impianti' necessari al suofunzionamento, cesserebbe ovviamente di essere tale ". L'Ufficio conclude chiedendo: - in via principale, che la Commissione voglia affermare la legittimita'delle rendite catastali nella misura indicata nella memoria del 4 settembre2002, rispettivamente di lire 25.080.000.000, per la centrale di TorreValdaliga Nord, e di lire 15.300.000.000, per la centrale di Torre ValdaligaSud; - in via istruttoria, laddove la Commissione non ritenesse di recepire ivalori indicati nella predetta memoria, di disporre un incontro tecnico conl'xxx S.p.A. allo scopo di determinare il giusto valore degli opifici incontestazione, comprensivi delle aree e degli impianti in essi contenuti; diordinare all'xxx, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.546/1992, di depositare il prospetto informativo relativo all'ammissione aquotazione e all'offerta di pubblica vendita di azioni ordinarie, nonche'l'atto di conferimento, con i relativi allegati analitici, delle centrali afavore dell'xxx S.p.A. Con atto notificato all'xxx e all'Agenzia del Territorio l'11 dicembre 2002,depositato in Segreteria in pari data, anche il comune di Civitavecchia, inpersona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. xxx,dall'avv. xxxx e dall'avv. xxx, ha proposto appello avverso la predettasentenza, deducendone l'illegittimita' per i seguenti motivi. 1) Illegittimo ampliamento dell'oggetto del giudizio in violazione degliarticoli 18 e 24 del D.Lgs. n.546/1992, nonche' omessa pronuncia eviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all'articolo 112 c.p.c. L'eventuale integrazione dei motivi, la cui indicazione e' richiesta a penadi inammissibilita' del ricorso, e' ammessa solo si sia resa necessaria daldeposito, ad opera delle altre parti del processo o per ordine del giudice,di documenti non conosciuti anteriormente. Le controversie instauratedall'xxx presentano, quale unico motivo di impugnazione, l'illegittimita'degli atti attributivi delle rendite catastali per carenza assoluta dimotivazione, mentre solo con successive memorie l'xxx ha contestato ilmetodo valutativo adottato dall'UTE e, in particolare, alla non necessita'di valutare i cosiddetti impianti fissi. I giudici avrebbero dovutopronunciarsi solamente sull'unico motivo di impugnazione proposto dallaricorrente e dichiarare inammissibili gli ulteriori motivi, siccomerichiesto dall'Agenzia del Territorio e da esso Comune. 2) Omessa pronuncia e violazione dell'articolo 112 c.p.c. in mento alladedotta insindacabilita' delle vantazioni operate dall'UTE nel determinarele rendite catastali in contestazione. L'UTE, dopo avere valutato il valore del complesso industriale sulla base dideterminate regole tecniche, era vincolata ad attribuire la conseguenterendita catastale definitiva agli immobili in questione. Tale valutazione,rientrando tra le attivita' caratterizzate dalla discrezionalita' tecnica,deve ritenersi censurabile, in sede giurisdizionale, solo per vizimacroscopici attinenti a profili di illogicita' o di eccesso di potere. Pertanto, atteso che la procedura seguita per la determinazione degli attidi attribuzione delle rendite catastali in questione sono evidentementeesenti da qualunque vizio formale, da qualsivoglia errore o presupposto
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Intitolazione:CONTENZIOSO. INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO- RICORSO ALLA C.T.P. AppelloAtto spedito con plico in busta. Costituzione in giudizio.Inammissibilita'. Esclusione.
Massima:La nullita' delle notificazioni non puo' essere dichiarata tutte le volteche l'atto, malgrado l'irritualita' della notifica, sia venuto a conoscenzadel destinatario. Testo: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 29 dicembre 1997 l'xxx S.p.A, avvalendosi della procedura prevista dal DM 19 aprile 1994, n.701, con distinte dichiarazioni proponeva all'UTE diRoma l'attribuzione della rendita di lire 934.600.000 per l'immobile,centrale termoelettrica, sito in Civitavecchia, via Amelia Nord distinto alfoglio 7, n. 778 (Torre Valdaliga Sud) e l'attribuzione della rendita dilire 2.465.020.000 per l'immobile, centrale termoelettrica, sito inCivitavecchia, via Aurelia Nord, distinto al foglio 7, n. 791 e 793 (TorreValdaliga Nord). Con distinti avvisi notificati il 21 dicembre 1998 l'UTE ha rettificato lerendite proposte dall'xxx, determinandole in lire 13.513.809.000 per lacentrale di Torre Valdaliga Sud ed in lire 35.003.076.000 per quella diTorre Valdaliga Nord. L'xxx ha proposto ricorso avverso le due rettifiche, eccependone il difettodi motivazione e contestando nel merito la loro legittimita' e fondatezza,ed ha chiesto la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. L'UTE si e' ritualmente costituito insistendo sulla legittimita' deiclassamenti operati. Il 9 aprile 1999 il comune di Civitavecchia, a norma dell'articolo 11 delD.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, notificava all'xxx S.p.A. avviso diliquidazione dell'ICI 1998, esigendo il pagamento dell'imposta nella misurarisultante dai valori delle due centrali determinati dall'UTE (complessivelire 16.982.720.900, a fronte di lire 1.302.803.728 versate dalla societa'sulla base dei valori dichiarati), oltre alle sanzioni di legge e agliinteressi. L'xxx S.p.A. proponeva ricorso contro l'avviso di liquidazione, deducendonedifetto di motivazione e contestandone la legittimita' e il fondamento echiedeva la sospensione della sua esecuzione. Il comune di Civitavecchia, ritualmente costituitesi, ha chiesto la riunionedei procedimenti insistendo nella sua pretesa. Con decreto del 9 febbraio2000 il Presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezionen.23, ha sospeso in via di urgenza l'esecuzione dell'avviso di liquidazioneimpugnato. Con ordinanza del 22 maggio 2000 la Commissione, riuniti i tre procedimentiper connessione sospendeva l'esecuzione degli atti impugnati nei limitidella meta' delle maggiori rendite attribuite dall'UTE, convalidando entrolo stesso limite l'esecuzione dell'avviso di liquidazione dell'ICI 1998. LaCommissione disponeva quindi consulenza tecnica sia per migliore descrizionedei beni sia per acquisire elementi di valutazione. Sono pero' insortedifficolta', non essendo possibile per i limiti tariffari vigenti, inrelazione alle dimensioni dei due complessi, ottenere la collaborazione diprofessionisti idonei. La Commissione, dopo un vano tentativo di superaretale ostacolo separando i procedimenti ai fini di un frazionamentodell'incarico peritale, revocava la precedente ordinanza, sollecitando lacollaborazione delle parti per un rilevamento concordato delle superfici edelle cubature e per l'acquisizione di elementi che consentissero unaverifica diretta da parte della commissione stessa. I tre procedimenti, venuta meno l'esigenza istruttoria che ne avevasuggerito la separazione venivano nuovamente riuniti. Avendo le particoncordemente verificato le misure e sull'acquisizione di sufficientemateriale fotografico, all'udienza pubblica del 23 settembre 2002 lacontroversia e' stata presa in decisione. Con sentenza n. 490/23/02, depositata il 21 ottobre 2002, notificata a curadella parte ricorrente all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Roma, l'8novembre successivo, e al comune di Civitavecchia con raccomandata del 6novembre, la Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione n.23, inaccoglimento parziale dei ricorsi proposti dall'xxx S.p.A. contro l'Agenziadel Territorio e contro il comune di Civitavecchia, riteneva di dovereassumere i valori unitari ed i criteri di calcolo (a mq o a mc) dell'UTE edi determinare il valore della centrale Torre Valdaliga Sud in complessivelire 79.350.449.605, di cui lire 74.875.048.605 per i fabbricati e lire4.475.401.000 per le aree, e il valore della centrale Torre Valdaliga Nordin complessive lire 192.314.638.728, di cui lire 184.729.872.728 per ifabbricati e lire 7.584.766.000 per le aree. Applicando ai predetti valoriil tasso del 2%, la Commissione determinava quindi il valore catastale dellacentrale di Torre Valdaliga Sud in lire 1.587.008.992, pari ad euro819.621,74 e il valore catastale della centrale di Torre Valdaliga Nord inlire 3.846.292.775, pari ad euro 1.986.444,28. Conseguentemente, laCommissione dichiarava illegittimo l'avviso di liquidazione ICI del comunedi Civitavecchia per la parte eccedente l'imposta commisurata alle predetterendite catastali, riconoscendo legittima la richiesta del predetto Comunedi esigere sulla differenza tra imposta dichiarata e maggiore impostadefinita, oltre agli interessi, la maggiorazione del 20% di cui all'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. In via preliminare, la Commissione rigettava l'eccezione di nullita' degliimpugnati accertamenti per difetto di motivazione, rilevando che glielementi sui quali e' "caduta" la stima diretta dell'Ufficio,l'individuazione del bene nella sua tipologia e nella sua fisica consistenzaappaiono sufficienti a delimitare la materia del contendere ed a consentireal contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Nel merito, la Commissione osservava non esservi controversia tra le partiin ordine all'identita', alla fisica consistenza degli immobili e alla loroassegnazione alla categoria catastale D1, vertendo la controversia sullainclusione, nella valutazione, oltre ai corpi di fabbrica, anche deimacchinari ed in particolare delle turbine-alternatori, macchinarioconsiderato dall'Ufficio, a mente delle istruzioni della Direzione generaledel Catasto del 26 ottobre 1951, parte integrante dei due opifici, conriguardo ad una sua inamovibilita' "intesa tecnologicamente, e cioe'raggiunta a mezzo di tiranti, bulloni e blocchi di fondazione" ed inconsiderazione della diversa redditivita' degli opifici a seconda del tipodi produzione e del macchinario in essi installato. Al riguardo, laCommissione esprimeva a dubbio che le predette istruzioni, dettate in unsistema nel quale il reddito degli opifici industriali era soggetto adimposta di ricchezza mobile, quale elemento del complessivo reddito dicategoria B derivante dall'industria esercitata direttamente dalproprietario, possano essere di qualche utilita' per la soluzione delproblema nel diverso sistema attuale, nel quale la determinazione dellarendita catastale e' preordinata, tra l'altro, all'imposizione ICI, ai cuifini occorre avere riguardo al possesso di fabbricati (e non di opifici)".Secondo la Commissione, "ove si tratti di opificio, appare conforme allalogica del sistema distinguere il reddito fondiario, determinabile acatasto, da quello derivante dalla produzione industriale, cui l'immobilepure concorre" "Il macchinario non incorporato nell'edificio, la cuirimozione o sostituzione e' possibile senza alterare la struttura muraria,concorre certamente alla produzione industriale ed e' certamente partedell'opificio, ma non del fabbricato (articolo 4, legge 1249/1939); e'produttivo di reddito, ma non di reddito fondiario da determinare acatasto". Cio' stante, la Commissione ha ritenuto che "la connessionerelativamente stabile del macchinario all'edificio, non dando luogo adincorporazione non sia nella specie sufficiente perche' possa tenersi contodel loro valore e della loro redditivita' ai fini dell'attribuzione dellarendita catastale agli immobili de quibus". "Quanto al valore catastaledell'immobile, macchinari esclusi, soccorrono le deduzioni delle parti inrelazione alle misure delle aree e dei manufatti, sulle quali le partistesse concordano; e la comparazione tra i valori unitari indicatidall'Ufficio e quelli indicati dal consulente di parte xxx". "Un esame didettaglio dei prospetti formati a tale fine dalle stesse parti evidenzia chegli scostamenti dei valori unitari rispettivamente indicati sono nulli o dimodesta entita' per la maggior parte dei manufatti considerati. Per glialtri non sono stati offerti dalla ricorrente elementi concreti utili adinfirmare i valori unitari indicati dall'Ufficio". Con atto notificato all'xxx S.p.A., presso lo studio legale dell'avv. xxx,ed al comune di Civitavecchia, presso lo studio legale del prof. avv. xxx,il 2 gennaio 2003, depositato in Segreteria in pari data, l'Agenzia delTerritorio, Ufficio provinciale di Roma, ha impugnato la predetta sentenzaper le seguenti motivazioni. 1) La procedura DOCFA effettuata dall'xxx S.p.A. e' risultata carente siadelle aree di pertinenza sia dei macchinari in dotazione agli impianti; inoltre, le valutazioni unitarie per le singole porzioni ritenute inadeguatesono risultate di gran lunga inferiori ai prezzi di mercato esistenti permanufatti similari. 2) La rendita catastale degli opifici non e' riferibile solo ai muri eall'area, bensi' deve essere rapportata al complesso produttivo, comprensivodegli impianti, che non possono considerarsi quali semplici elementicollegati alla cosa principale da un mero rapporto pertinenziale, essendoinvece elementi essenziali del complesso industriale, il quale risultacostituito proprio dagli impianti necessari al suo funzionamento, che, purconservando la loro individualita' materiale, sono legati tra loro da unacomplementarieta' necessaria. La cosiddetta stima diretta implica unavalutazione caso per caso degli opifici, tenendo conto della lorocomplessiva conformazione, dell'estensione dell'area di pertinenza, nonche'delle infrastrutture connesse al fabbricato, quali i macchinali. "Unacentrale termoelettrica, privata degli impianti' necessari al suofunzionamento, cesserebbe ovviamente di essere tale ". L'Ufficio conclude chiedendo: - in via principale, che la Commissione voglia affermare la legittimita'delle rendite catastali nella misura indicata nella memoria del 4 settembre2002, rispettivamente di lire 25.080.000.000, per la centrale di TorreValdaliga Nord, e di lire 15.300.000.000, per la centrale di Torre ValdaligaSud; - in via istruttoria, laddove la Commissione non ritenesse di recepire ivalori indicati nella predetta memoria, di disporre un incontro tecnico conl'xxx S.p.A. allo scopo di determinare il giusto valore degli opifici incontestazione, comprensivi delle aree e degli impianti in essi contenuti; diordinare all'xxx, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.546/1992, di depositare il prospetto informativo relativo all'ammissione aquotazione e all'offerta di pubblica vendita di azioni ordinarie, nonche'l'atto di conferimento, con i relativi allegati analitici, delle centrali afavore dell'xxx S.p.A. Con atto notificato all'xxx e all'Agenzia del Territorio l'11 dicembre 2002,depositato in Segreteria in pari data, anche il comune di Civitavecchia, inpersona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. xxx,dall'avv. xxxx e dall'avv. xxx, ha proposto appello avverso la predettasentenza, deducendone l'illegittimita' per i seguenti motivi. 1) Illegittimo ampliamento dell'oggetto del giudizio in violazione degliarticoli 18 e 24 del D.Lgs. n.546/1992, nonche' omessa pronuncia eviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all'articolo 112 c.p.c. L'eventuale integrazione dei motivi, la cui indicazione e' richiesta a penadi inammissibilita' del ricorso, e' ammessa solo si sia resa necessaria daldeposito, ad opera delle altre parti del processo o per ordine del giudice,di documenti non conosciuti anteriormente. Le controversie instauratedall'xxx presentano, quale unico motivo di impugnazione, l'illegittimita'degli atti attributivi delle rendite catastali per carenza assoluta dimotivazione, mentre solo con successive memorie l'xxx ha contestato ilmetodo valutativo adottato dall'UTE e, in particolare, alla non necessita'di valutare i cosiddetti impianti fissi. I giudici avrebbero dovutopronunciarsi solamente sull'unico motivo di impugnazione proposto dallaricorrente e dichiarare inammissibili gli ulteriori motivi, siccomerichiesto dall'Agenzia del Territorio e da esso Comune. 2) Omessa pronuncia e violazione dell'articolo 112 c.p.c. in mento alladedotta insindacabilita' delle vantazioni operate dall'UTE nel determinarele rendite catastali in contestazione. L'UTE, dopo avere valutato il valore del complesso industriale sulla base dideterminate regole tecniche, era vincolata ad attribuire la conseguenterendita catastale definitiva agli immobili in questione. Tale valutazione,rientrando tra le attivita' caratterizzate dalla discrezionalita' tecnica,deve ritenersi censurabile, in sede giurisdizionale, solo per vizimacroscopici attinenti a profili di illogicita' o di eccesso di potere. Pertanto, atteso che la procedura seguita per la determinazione degli attidi attribuzione delle rendite catastali in questione sono evidentementeesenti da qualunque vizio formale, da qualsivoglia errore o presuppostologico e che infine, non risultano adottate eccedendo i precisi poteriattribuiti all'UTE dalla legge, ne discende la piena legittimita' evalidita' dei conseguenti atti di attribuzione.