natura giuridica della polizza fideiussoria

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lillo1
00lunedì 11 febbraio 2008 10:32
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 31 gennaio 2008, n.2377

(massima). La polizza fideiussoria, ove sia prestata a garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore, non è più configurabile come fideiussione, bensì come garanzia atipica, in quanto l'insostituibilità della prestazione fa venire meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e comporta che il creditore possa pretendere da lui soltanto un indennizzo o un risarcimento, prestazione questa diversa da quella alla quale aveva diritto.

2. La polizza fideiussoria non può dunque garantire l'adempimento dell'obbligazione dell'appaltatore, la cui prestazione è insostituibile ma, a differenza di quanto si verifica in caso di fideiussione, può semplicemente assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento, garantendolo dalle conseguenze da esso derivanti.

3. Si ha in tal caso la figura della ‘fideiussio indemnitatis’, estranea all'area delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili caratterizzate dall'identità della prestazione, dal vincolo della solidarietà e dall'accessorietà, e riconducibile invece all'area delle garanzie di tipo indennitario, nelle quali il garante non è tenuto ad eseguire la prestazione mancata, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto.


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