jus variandi del datore di lavoro - limiti - contratto individuale - per fatti concludenti

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marco panaro
00giovedì 21 aprile 2005 22:16
Cassazione Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005, Pres. Mercurio, Rel. De Luca

Giovanna D., medico, ha lavorato alle dipendenze della S.p.A. Centro Clinico Colle Cesarano per diciassette anni come addetta al servizio di medicina interna in tre reparti di neuropsichiatria, senza essere mai inserita nei turni di guardia, cui erano addetti medici psichiatrici. Nel 1999 l’azienda le ha comunicato di averla inserita nei turni di guardia, con conseguente modifica dell’orario di lavoro. Giovanna D. ha rifiutato di eseguire questa disposizione, facendo presente che l’orario da lei osservato per diciassette anni non poteva essere modificato con decisione unilaterale e che l’assegnazione ai turni di guardia comportava lesione della sua professionalità di medico internista, trattandosi di prestazione svolta da medici psichiatri per la natura degli interventi richiesti. L’azienda l’ha licenziata per insubordinazione. Il Pretore di Roma, cui la lavoratrice si è rivolta, ha annullato il licenziamento, in quanto ha ritenuto illegittima la modifica dell’orario e delle mansioni unilateralmente disposta dall’azienda. La Corte di Appello di Roma ha confermato questa decisione, osservando che la decisione dell’azienda di mutare l’orario di lavoro, dopo diciassette anni nei quali il rapporto aveva trovato una stabile e consensuale strutturazione, costituiva una mutazione unilaterale delle condizioni essenziali del contratto, impossibile senza il consenso del lavoratore; la Corte ha inoltre affermato che l’inserimento nei turni di guardia doveva ritenersi illegittima anche perché comportava lo svolgimento di attività del tutto estranee alle mansioni sempre svolte dalla lavoratrice. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005, Pres. Mercurio, Rel. De Luca) ha rigettato il ricorso. In primo luogo essa ha affermato che – anche se l’art. 2103 cod. civ. consente al datore di lavoro di destinare il dipendente a incarichi diversi da quelli in precedenza svolti, con mansioni equivalenti – il contratto individuale di lavoro, derogando in melius alla disciplina legale, può introdurne limiti ulteriori al jus variandi del datore di lavoro; nel caso in esame – ha osservato la Corte – il rapporto di lavoro aveva trovato, per fatti concludenti, una stabile e consensuale strutturazione, onde la destinazione, con decisione unilaterale, della lavoratrice ai turni di guardia non era consentita.

La motivazione della sentenza impugnata – ha aggiunto la Corte – deve ritenersi corretta anche perché ha escluso che le nuove mansioni assegnate alla lavoratrice fossero equivalenti a quelle in precedenza da lei svolte; infatti l’inserimento nei turni di guardia comportava lo svolgimento di attività di medico neuropsichiatra estranee alla professionalità acquisita dalla lavoratrice nel servizio di medicina interna.

L’equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, richiesta dall’art. 2103 cod. civ. – ha affermato la Corte – deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella pregressa fase del rapporto.
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