individuazione del concessionario del servizio di accertamento e liquidazione

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marco panaro
00venerdì 10 dicembre 2004 11:18
Tribunale Amministrativo Regionale Liguria sez.II 18/11/2004 n. 1551

Il comune fonda la sua tesi difensiva sulla circostanza che sarebbero stati consegnati agli uffici oltre 6.000 avvisi di accertamento della TARSU elaborati da una società incaricata dal comune di creare una banca dati per la gestione di tutti i tributi comunali.

Poiché tale mole di avvisi consegnata il 18/9/2003, riguardava ipotesi di omessa od infedele denuncia che avrebbero dovuto essere notificate entro il 31/12/2003 per evitare la decadenza dalle annualità di imposta relative agli anni 1999 e 2000, unico soggetto in grado di assumere questo compito sarebbe stata la Sestri spa in quanto già concessionario del servizio di riscossione tributi.

La tesi non può essere accolta.

La giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Lazio II 19/4/2004 n.3377), ha ribadito che in tema di affidamento dei servizi pubblici di qualsiasi tipologia, ove gestiti da soggetti terzi, l’individuazione del concessionario va operata con procedura ad evidenza pubblica, ovvero con ordinarie procedure di gara, a norma dell’art. 267 rd. 14/9/1931 n.1175, TU per la finanza locale, nonché degli artt. 112, 113 e 113 bis D.Lgs n.267/2000.

D’altronde le argomentazioni del comune non convincono sotto più profili.

Innanzitutto gli accertamenti sono stati consegnati dalla società in esecuzione di un contratto che aveva una preventiva scadenza contrattuale e che risaliva nella prima stesura ben al 7/10/1999.

Quindi, l’amministrazione comunale avrebbe avuto tutto il tempo di bandire la gara per l’affidamento del servizio di accertamento e liquidazione per non trovarsi a ridosso delle decadenze di legge al momento della scadenza del contratto con la Custer srl.

Inoltre la memoria del comune fa riferimento soltanto agli avvisi della TARSU, ma la delibera riguarda entrambi i tributi ricomprendendo l’ICI per la quale le circostanze particolari previste dalla norma come presupposto legittimante non risultano da nessuna parte.

Da ultimo l’esigenza manifestata nella delibera di “garantire una più efficace e tempestiva gestione delle diverse fasi dell’intero procedimento ed eliminare le altrimenti inevitabili difficoltà di coordinamento“ potevano ben essere superate attribuendo alla stessa società che aveva creato la banca dati e che da anni si occupava dell’accertamento e della liquidazione delle due imposte di continuare a svolgere l’attività oltre il termine contrattuale.

Tale possibilità risulta manifestata dalla Custer con lettera 5/6/2003 (all. 4 comune) che conteneva un’assicurazione volta a garantire il compimento di tutti gli atti necessari ad evitare la decadenza delle imposte.
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