impugnazione del bando

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marco panaro
00mercoledì 18 maggio 2005 11:46
Tribunale Amministrativo Regionale Liguria sez.II 15/4/2005 n. 502

Sussiste l’interesse a ricorrere, a prescindere dalla proposizione della domanda di partecipazione, allorchè l’impugnativa miri all’abbandono, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, di quella procedura di gara (con eventuale indizione di altra) ovvero alla ridefinizione dei requisiti di partecipazione alla stessa con conseguente possibilità per il ricorrente, in caso vittorioso esperimento dell’impugnativa di partecipazione alla procedura competitiva.

L’interesse a ricorrere si radica nella posizione di operatore del settore che deve rivestire il ricorrente. Operatore del settore il quale aspira a partecipare alla nuova gara, legittimamente bandita, di cui ritiene possedere i requisiti di partecipazione. Deve, invero, rilevarsi come in questa ipotesi sussista l’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura alla quale il ricorrente ambisce partecipare.
lillo1
00martedì 2 ottobre 2007 22:23
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 25 settembre 2007, n.4927


MASSIMA
1. Non è sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione ai fini della legittimazione ad impugnare il bando di gara, nell'ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

2. Al di fuori del caso in cui la formulazione letterale del bando sia tale da non consentire in maniera assoluta e definitiva la partecipazione stessa alla gara, vale la regola secondo cui l’impugnativa di un bando di gara e degli atti successivi è consentita solo al soggetto che presenti la domanda di partecipazione alla procedura.

lillo1
00domenica 1 febbraio 2009 18:52
La quinta sezione del Consiglio di stato, con la sentenza n. 102/2009 , si è pronunciata sulla legittimazione attiva nei ricorsi amministrativi aventi ad oggetto i contratti pubblici.

Il collegio ha ribadito il principio generale in base a cui sussiste legittimazione attiva allorquando sia leso un interesse concreto, immediato ed attuale: soltanto con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto l'impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quelle delle altre ditte presenti sul mercato.

In tal caso il bando di gara va impugnato unitamente agli atti che ne costituiscono applicazione.

Ciononostante, il Consiglio di Stato ritiene ammissibile l'impugnazione diretta del bando nei casi in cui esso contenga clausole assolutamente irragionevoli che definiscano in modo preciso i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo in modo assoluto la partecipazione di determinati soggetti: anche in questo caso, tuttavia, non si può prescindere dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
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