Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 23 luglio 2007, n. 16280
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 articolo 20 attribuendo prevalenza, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o piu' atti, e percio' il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicita' di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralita' di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformita' al principio costituzionale di capacita' contributiva (Cass. 2713/02).