imposta di registro

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lillo1
00giovedì 3 giugno 2004 09:46
Contratto di compravendita di terreni:
parte venditrice: due soggetti diversi, proprietari ciascuno al 100% di due distinti lotti contigui che vengono acquistati con unico atto.
Parte acquirente il comune.
All’ufficio del registro mi chiedono il pagamento doppio dell’imposta di registro (cod. 109T) sulla base del fatto che sono due negozi, anche se l’atto è unico.
Poichè però non più tardi di quattro o cinque mesi fa mi hanno registrato un atto simile , sempre con due venditori, con il pagamento di un’unica imposta di registro, mi domando qual’è la soluzione giusta
marco panaro
00giovedì 3 giugno 2004 09:58
Re:

Scritto da: lillo1 03/06/2004 9.46
Contratto di compravendita di terreni:
parte venditrice: due soggetti diversi, proprietari ciascuno al 100% di due distinti lotti contigui che vengono acquistati con unico atto.
Parte acquirente il comune.
All’ufficio del registro mi chiedono il pagamento doppio dell’imposta di registro (cod. 109T) sulla base del fatto che sono due negozi, anche se l’atto è unico.
Poichè però non più tardi di quattro o cinque mesi fa mi hanno registrato un atto simile , sempre con due venditori, con il pagamento di un’unica imposta di registro, mi domando qual’è la soluzione giusta



Mah... potrebbero anche non avere torto...

DPR 26 aprile 1986 n. 131
21. Atti che contengono più disposizioni. -- 1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
Commissario Maigret
00giovedì 3 giugno 2004 10:23
Anche se l'atto è unico, contiene due vendite (una da Tizio al Comune e l'altra da Caio al Comune), per cui fiscalmente vengono considerate due convenzioni distinte che pagano ciascuna l'imposta di registro. Anche le trascrizioni da fare sono due distinte.

Ciao



lillo1
00giovedì 3 giugno 2004 12:10
ok, grazie.
si, per le trascrizioni infatti sono due negozi.
ero perplessa solo per il fatto che l'altra volta avevano accettato un pagamento unico.
marco panaro
00venerdì 14 settembre 2007 15:07
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 23 luglio 2007, n. 16280

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 articolo 20 attribuendo prevalenza, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o piu' atti, e percio' il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicita' di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralita' di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformita' al principio costituzionale di capacita' contributiva (Cass. 2713/02).
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