dall'Anci
L’emendamento approvato in data 7 dicembre 2005 dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati non modifica sostanzialmente l’impianto normativo della legge finanziaria 2006 per la parte d’interesse dei Comuni.
Nulla sull’ampliamento delle spese sociali che vanno escluse dal Patto; nulla sui contributi di scopo e sul ritorno al meccanismo dei saldi per il Patto di stabilità. Per quel che riguarda il personale, grave l’abrogazione della disposizione che permetteva l’esclusione delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite in base al DPCM approvato nell’ultima Conferenza Unificata dal taglio dell’ 1%.
Accolto l’emendamento dell’ANCI per escludere i Comuni fino a 5.000 abitanti dai vincoli del patto di stabilità.
L’esclusione dei Comuni dall’applicazione delle norme sul contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, consulenze, rappresentanza e auto di servizio è però “compensato” da una norma che obbliga i Comuni all’invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti degli impegni di spesa aventi ad oggetto consulenze, consumi intermedi, convegni, etc, qualora di importo superiore a 1000 euro.
Nel dettaglio:
1. Proroga termine presentazione bilanci
Viene prorogato al 30 aprile 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
2. Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio
Viene stabilito anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, che le disposizioni contenute nei commi 6, 7 e 8 del ddl Finanziaria 2006 (le quali prevedevano limitazioni alle spese per incarichi di studi e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza nonché alle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture) non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio Sanitario Nazionale
3. Riduzione dei costi della politica
Viene stabilito anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, che le disposizioni contenute nei commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 del ddl Finanziaria 2006 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Le disposizioni prevedevano una riduzione del 10% delle spese sostenute per indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005
4. Corte dei Conti
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica nonché degli adempimenti relativi al patto do stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile debbano inviare alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
La Corte dei Conti definisce le linee guida in ordine all’articolazione delle relazioni da presentare e verifica a campione l’attendibilità delle stesse;
La Corte dei Conti, qualora gli enti non rispettino gli obblighi, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti da trasmettere tempestivamente alla Corte;
La valutazione effettuata dalla Corte sul mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del suddetto patto.
Gli atti di spesa previsti dai commi 6, 7, 40, 42, 43, 44 e 45 del provvedimento approvato al Senato (incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, spese di rappresentanza e indennità di funzione) devono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei Conti qualora di importo superiore a 1000 euro. L’effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata;
5. Patto di stabilità
Vengono esclusi dal vincolo del patto di stabilità i Comuni fino a 5.000 abitanti.
Spesa corrente
Per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti non potrà essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 % limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno fatto registrare una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza (criterio utilizzato per stabilire la virtuosità di un ente).
Per i Comuni che nel triennio 2002-2004 hanno invece fatto registrare una spesa corrente media pro-capite superiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, la riduzione dovrà essere del 8 %.
spesa corrente 2006 = spesa corrente 2004 – 6,5 % ENTI VIRTUOSI
spesa corrente 2006= spesa corrente 2004 – 8 % ENTI NON VIRTUOSI
Il complesso delle spese correnti (sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa) deve essere calcolato al netto delle:
- le spese di personale;
- le spese per la sanità;
- spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall’Istat;
- le spese di carattere sociale (solo funzione 10);
- le spese per interessi passivi;
- le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza;
- le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2005 nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari;
- le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
Spese in conto capitale
La norma non prevede nessuna differenziazione tra enti virtuosi e non, ma il precedente limite posto agli investimenti per il 2006 (spese di investimento 2004 incrementato del 10 % ) viene ulteriormente abbassato: investimenti 2006 = investimenti 2004 + 8,1 %.
Il complesso delle spese in conto capitale (sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa) deve essere calcolato al netto delle:
- spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall’Istat;
- spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessione crediti;
- le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza;
- le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2005 nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari;
Vengono inoltre reintrodotte le norme previste nella Legge Finanziaria 2005 che consentivano di escludere dai limiti previsti per le spese in conto capitale, gli investimenti finanziati con proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili, mobili, erogazioni a titolo gratuito e liberalità nonché, limitatamente al 2006, le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
I Comuni potranno inoltre eccedere i limiti di spesa previsti per le spese in conto capitale, nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
6. Concordato preventivo
Le Regioni, le Province e i Comuni possono introdurre con riferimento ai tributi propri, un concordato preventivo di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2006.
7. Proroga termini accertamento e liquidazione ICI
I termini previsti per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all’annualità d’imposta 2001 e successive.
8. Personale
Viene confermato che le spese per il personale degli Enti locali, a lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non possono essere superiori per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 alla spesa sostenuta nel 2004 diminuita dell’1% (a tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con co.co.co. e altro personale con rapporto di lavoro flessibile e con convenzione).
Grave però l’abrogazione della disposizione che permetteva l’esclusione delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite in base al DPCM approvato nell’ultima Conferenza Unificata dal taglio del suddetto 1%.
[Modificato da marco panaro 12/12/2005 11.52]