eBay

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cicolex
00martedì 20 dicembre 2005 17:52
Avrei un quesito interessante, posto da un amico, pensateci un pochino anche voi... [SM=g27828]

Come sappiamo l'aterritorialità di internet basta a mettere in crisi la individuazione del giudice competente e della legge applicabile, essendo spesso l'attività svolta tra soggetti appartenenti a Stati diversi; si aggiungano la incompatibilità dei tempi lunghi dei processi ordinari e il costo delle controversie trasnazionali, e ben si comprende come gli utenti e gli operatori della rete siano spinti verso procedure alternative, private.

Addirittura assistiamo alla sostituzione della legislazione istituzionale con autoregolamentazioni, codici di condotta emananti da organizzazioni private.

Forse il caso più importante è quello di eBay che richiede ai propri utenti, venditori ed acquirenti, di risolvere ondine con una mediazione eventuali divergenze sorte dal loro contratto.

Sono un utente di eBay, ho fatto pochissime transazione e solo nazionali, mi sono sempre chiesto però come ci si possa sentire tutelati da un regolamento di questo genere: QUI

Di fatto eBay garantisce, in proprio e dopo un procedimento, la corresponsione massima di € 202,00.

Se compro un oggetto che vale molto di più e mi viene invece inviato un bel pacco pieno di paglia e fieno già digeriti cosa posso fare?

Per curiosità, qualcuno ha già "sperimentato" il "processo di eBay"?

[Modificato da cicolex 20/12/2005 17.53]

ferrari.m
00martedì 20 dicembre 2005 19:21
Anche io sono utente di e-bay, per ora ho comprato solo quattro cose, di cui una sola dall'estero (che mi deve ancora arrivare, ma me la sono appena aggiudicata) e per fortuna, fino ad ora non ho dovuto sperimentare la conciliazione...

P.S. io acquisto solo se posso pagare con paypal...

[Modificato da ferrari.m 20/12/2005 19.23]

marco panaro
00mercoledì 21 dicembre 2005 11:47
Nel presente Accordo per gli utenti sono contenuti i termini e le condizioni che regolano l'utilizzo dei servizi offerti da eBay International AG (con sede in Helvetiastrasse 15/17, Berna, Svizzera; numero del registro delle imprese CH-035.3.023.263-7 e di seguito nominato "eBay"), e dei siti internazionali del Gruppo, sul sito www.ebay.it (di seguito il "sito"). Durante il processo di registrazione ti verrà data la possibilità di esprimere il tuo consenso ai termini e alle condizioni qui di seguito indicati.

(...)

3.3 Esclusione di responsabilità. Poiché eBay non svolge alcun ruolo di intermediazione o di controllo nelle transazioni, in caso di controversie gli utenti si impegnano ad escludere da qualsiasi responsabilità o richiedere danni di qualsiasi tipo a eBay International AG, a eBay Inc. e a tutte le società del Gruppo eBay, nonché ai nostri dipendenti e amministratori.

(...)

Limitazioni di responsabilità

Nei limiti previsti dalla legge e fatti salvi i diritti dei consumatori, eBay non è in alcun modo responsabile delle perdite economiche, dei danni diretti e indiretti, anche all'immagine, eventualmente subiti dagli utenti o da terzi in conseguenza dell'utilizzo del sito o dei propri servizi. In ogni caso l'eventuale risarcimento per la responsabilità di eBay e dei suoi fornitori è limitato all'importo delle tariffe eBay da te pagate nei 12 mesi precedenti e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo di EUR 100 (cento euro).


Manleva

Accettando il presente Accordo, ti impegni a tenere indenne eBay e tutte le società del Gruppo eBay, nonché i dipendenti e gli amministratori, da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento di danni proveniente da terzi, che possa derivare dalla violazione anche di una sola delle condizioni contenute in questo Accordo, degli obblighi di legge o dei diritti di terzi.

(...)

17.1 Legge applicabile. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Mediazione e Arbitrato. Fatto salvo quanto precisato al successivo art. 17.3, tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere devolute al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Mediazione e Conciliazione Online della Camera Arbitrale di Milano (per maggiori informazioni vedi il sito http://www.camera-arbitrale.it/show.jsp?page=118319). Nel caso di mancata conciliazione, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, in conformità al Regolamento Internazionale Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (che puoi leggere sul sito http://www.risolvionline.it/caint.htm). La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto.
17.3 Competenza giudice ordinario. Resta salva la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe relative all'utilizzo dei servizi eBay.
17.4 Consumatori. Per tutte le controversie con i consumatori resta salva l'applicazione delle norme imperative di legge in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile.
cicolex
00mercoledì 21 dicembre 2005 14:06
Re:

Scritto da: marco panaro 21/12/2005 11.47
17.1 Legge applicabile. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Mediazione e Arbitrato. Fatto salvo quanto precisato al successivo art. 17.3, tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere devolute al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Mediazione e Conciliazione Online della Camera Arbitrale di Milano (per maggiori informazioni vedi il sito http://www.camera-arbitrale.it/show.jsp?page=118319). Nel caso di mancata conciliazione, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, in conformità al Regolamento Internazionale Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (che puoi leggere sul sito http://www.risolvionline.it/caint.htm). La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto.
17.3 Competenza giudice ordinario. Resta salva la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe relative all'utilizzo dei servizi eBay.
17.4 Consumatori. Per tutte le controversie con i consumatori resta salva l'applicazione delle norme imperative di legge in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile.



Attenzione a non fare confusione: questo vale per le eventuali diatribe tra un utente italiano di eBay ed eBay Italia, NON per le problematiche che insorgono tra il venditore e il compratore.
marco panaro
00mercoledì 21 dicembre 2005 14:07
Re: Re:

Scritto da: cicolex 21/12/2005 14.06


Attenzione a non fare confusione: questo vale per le eventuali diatribe tra un utente italiano di eBay ed eBay Italia, NON per le problematiche che insorgono tra il venditore e il compratore.


ok.
cicolex
00mercoledì 21 dicembre 2005 14:10
Re:

Scritto da: marco panaro 21/12/2005 11.47
3.3 Esclusione di responsabilità. Poiché eBay non svolge alcun ruolo di intermediazione o di controllo nelle transazioni, in caso di controversie gli utenti si impegnano ad escludere da qualsiasi responsabilità o richiedere danni di qualsiasi tipo a eBay International AG, a eBay Inc. e a tutte le società del Gruppo eBay, nonché ai nostri dipendenti e amministratori.



A mio avviso poi ci sarebbe molto da discuterne...
marco panaro
00mercoledì 21 dicembre 2005 14:18
Re: Re:

Scritto da: cicolex 21/12/2005 14.10


A mio avviso poi ci sarebbe molto da discuterne...



In effetti mi sembrava un po' il nodo critico...
cicolex
00mercoledì 21 dicembre 2005 18:41
su eBay si vende proprio di tutto...pure i feedback positivi...



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