dissesto finanziario

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marco panaro
00lunedì 28 febbraio 2005 14:32
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Latina 12/2/2005 n. 239

Va osservato che, giusta quanto riportato nelle tabelle allegate alla deliberazione n.43 del 2004, il Comune ha mantenuto nel proprio bilancio spese per servizi che non possono considerarsi indispensabili.

Infatti (vengono esaminate le due voci con maggiore importo riportate nella tabella allegato A di detta deliberazione), quanto previsto per assistenza scolastica ed altro e quanto previsto per assistenza, beneficenza e servizi alla persona non attengono a servizi indispensabili in base al DM 28 maggio 1993, dato che questo non comprende, al suo interno, l’assistenza scolastica e l’assistenza alla persona.

In ordine alla assistenza scolastica sembra utile precisare, innanzi tutto, che il suddetto DM del 1993 considera indispensabili i servizi di istruzione primaria e secondaria, il che indica cosa diversa dalla assistenza scolastica, dato che il servizio di istruzione comporta la messa a disposizione degli utenti di quanto occorrente per la frequenza della scuola, mentre la connessa assistenza scolastica comporta la messa a disposizione di quanto ritenuto più conveniente per assicurare una maggiore, ma non indispensabile al fine della istruzione, comodità per la fruizione della stessa scuola.

E non è dubbio che nell’ambito dell’assistenza il Comune ha compreso soltanto quanto rientrante nella seconda ipotesi, avendo indicato esclusivamente (cfr. la stessa tabella allegato A) materiali pulizia mensa, provvista generi alimentari, acquisto e manutenzione attrezzatura mensa, libri braille, automezzi, TRA.SCO. per mensa, CO.CO.CO. mensa, TRA.SCO. trasporti scuolabus, frequenza convitto e semiconvitto, leasing acquisto scuolabus, fornitura gratuita libri scuola media/sup., borse di studio, interessi passivi, imposte e tasse.

Sempre in ordine all’assistenza scolastica, va precisato, sul punto essendosi soffermate la deliberazione consiliare n.43 del 2004 e la difesa comunale a sostegno della inevitabilità della previsione di spesa, che il servizio mensa scolastica e il servizio trasporto alunni, pur essendo obbligatori nella ricorrenza di talune condizioni (cfr. artt. 9 e 10 della legge regionale 30 marzo 1992 n.29), soggiacciono comunque alla disponibilità del bilancio, come emerge dall’art.6, primo comma, della stessa legge regionale, in cui, nel trattare del piano annuale comunale, si precisa che i comuni … tenuto conto … delle disponibilità di bilancio, deliberano … un piano di intervento nel settore del diritto allo studio.

Cosicché diventa agevole conclusione che, potendo anche gli specifici interventi per la mensa scolastica e per il trasporto degli alunni non essere effettuati in caso di assenza delle disponibilità di bilancio, gli stessi interventi non costituiscono servizi indispensabili.

Tanto precisato, è da osservare che le somme previste per le due suddette voci di assistenza indicano una inequivoca (e ribadita con la deliberazione n.43 del 2004) propensione del Comune a svolgere servizi non indispensabili ed una speculare remora a ridurre, o sopprimere, tali servizi; riduzione o soppressione che eviterebbe la dichiarazione dello stato di dissesto; come può dimostrarsi calcolando la riduzione di spesa che comporterebbe la (ipoteticamente totale) soppressione delle previsioni di assistenza sopra indicate.

Una eventuale soppressione del genere darebbe luogo: quanto alla prima voce (assistenza scolastica), alla riduzione di spesa per € 967.174,34 (1.278.674,34 previsti, meno 230.000,00 da non considerare in quanto costituiscono entrata per proventi da privati (cfr. alleg. C alla stessa deliberazione n.43 del 2004), meno 81.500,00 da escludere in quanto finanziamento regionale); quanto alla seconda voce (assistenza alla persona), alla riduzione di spesa di € 491.718,87 (841.027,14 previsti meno 349.308,27 perché contributi regionali); il totale della riduzione ammonterebbe quindi ad € 1.458.893,21.

Ove si consideri che, giusta le note critiche del consulente del Comune, depositate il 14 gennaio 2005, alla data del 27 dicembre 2004, come precisato dal Direttore Generale del Comune e dal Responsabile del Settore con nota n.17756 del 28 dicembre 2004 indirizzata al Sindaco e all’Assessore al Bilancio, la differenza fra entrate accertate e spese impegnate manifestava un disavanzo di € 776.817,38, emerge chiaramente che il Comune, opportunamente riducendo o sopprimendo, secondo proprie autonome valutazioni, spese per servizi non indispensabili, avrebbe potuto evitare di adottare le deliberazioni in discussione.

Sembra opportuno precisare, anche se ciò risulta da quanto testé detto, che non si intende, con quanto osservato, indicare le modifiche al bilancio che necessariamente il Consiglio Comunale di Pontinia avrebbe dovuto operare per evitare lo stato di dissesto; non si è inteso cioè specificare come il bilancio avrebbe dovuto essere compilato.

Non è invero questo il compito del giudice.

Si è inteso soltanto evidenziare che il Consiglio Comunale avrebbe potuto evitare la dichiarazione di dissesto qualora avesse operato escludendo, in toto aut in parte, talune spese non indispensabili (ma non necessariamente quelle esaminate; a titolo di esempio, possono richiamarsi anche (cfr. il suddetto allegato A), fra le spese non indispensabili, quelle relative alle biblioteche, al teatro ed altro, allo stadio comunale e alle manifestazioni sportive, ai servizi per l’infanzia).

Non avendo il Comune a tanto provveduto, resta dimostrato che il suo operato è inficiato da eccesso di potere per erroneo presupposto, avendo esso ritenuto indispensabili, e assolutamente non evitabili, spese che tali caratteristiche non hanno.
giandan
00lunedì 28 febbraio 2005 15:07
Bella Marco!
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