debiti fuori bilancio

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lillo1
00lunedì 26 marzo 2007 18:41
la Corte dei Conti – Sezione controllo per la Sardegna, nel parere n. 2/2007, ha affermato che l’impegno insufficiente a coprire una spesa costituisce un debito fuori bilancio.
Si tratta infatti non del “classico” debito fuori bilancio, caratterizzato dalla mancanza di un impegno di spesa registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio, ma di un impegno in bilancio di una somma insufficiente a coprire le spese sostenute dall’ente (nel caso di specie, la parcella del legale) e che pertanto, dovrà essere riconosciuto dal Consiglio comunale. I giudici contabili hanno fornito un’interpretazione opposta a quella diffusa negli enti, secondo cui l’impegno di spesa assunto e poi insufficiente si configura come una “passività pregressa”, per sanare la quale è sufficiente l’impegno dell’importo residuale nel bilancio dell’esercizio in cui viene richiesto il pagamento.
Secondo la Corte, anche se risulta difficile determinare il corrispettivo contrattuale, l’importo per intero dovrà essere impegnato, nel rispetto del principio della prudenza, anche se sarà corrisposto negli anni successivi a quello di competenza (come può accadere per la parcella di un avvocato, a causa dell’imprevedibile andamento della causa). Il maggior onere non può essere iscritto nel bilancio di competenza dell’esercizio in cui è effettuata la richiesta di pagamento.
lillo1
00giovedì 24 maggio 2007 21:31
La Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 6/2007, ha espresso un parere in merito alla competenza dell’organo consiliare sul riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

L’articolo 194 del T.U.E.L. dispone che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio con una deliberazione dell’organo consiliare. Essa si compone di due momenti principali: il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e l’individuazione della provvista finanziaria.
Nel caso di specie, il Consiglio provinciale aveva già provveduto a stanziare in bilancio una somma per il pagamento delle spese derivanti “da liti, transazioni e quant’altro”, anticipando quindi il secondo aspetto della fattispecie.
Per la Sezione di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti, ciò non elimina la necessità che lo stesso Consiglio esamini anche la questione della riconoscibilità dei debiti formatisi al di fuori delle ordinarie regole contabili.
Il parere n. 6 del 27 marzo 2007 precisa che si tratta di un aspetto espressamente confermato dal punto 81 del Documento sui principi contabili degli enti locali, approvato l’8 gennaio 2004 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, secondo il quale “La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie”.


lillo1
00venerdì 25 maggio 2007 19:12
questo significa che, se io ho una sentenza di primo grado che mi annulla un provvedimento di irrogazione di una sanzione in materia edilizia, e l'amministrazione non intende appellare (con parere scritto del nostro legale che conferma che non ci sono motivi di appello sostenibili - in pratica abbiamo torto marcio!), se gli interessati mi chiedono la restituzione di quanto pagato, più gli interessi, non basta una variazione di bilancio, ma occorre una delibera di riconoscimento di legittimità del debito? mmmmh. il mio assessore al bilancio ne sarà entusiasta... [SM=g27828]
e gli interessi? li devo chiedere a chi firmò il provvedimento annullato (del 1993)?
clatemp
00sabato 26 maggio 2007 13:56
al di là della questione della definizione di debito fuori bilancio mi interessava molto l'ultima domanda di Lillo (a proposito da quando studia per i concorsi interviene tantissimo anche sul forum... [SM=g27836] )

la domanda è ...allora devo chiedere gli interessi a...
In effetti la cosa (almeno per me non è così semplice).
Come noto il dipendente risponde nel caso di colpa grave mentre per la colpa lieve risponde il Comune. Ma in un caso come questo chi stabilisce se la colpa e lieve oppure è grave?
nessuno al di fuori della corte dei conti mi viene da dire. Se questo ragionamento ha un senso non si potrebbe fare altro che inviare immediatamente la segnalazione alla procura della corte dei conti affinchè accerti il grado di colpa oltre a quantificare esattamente l'eventuale dovuto a carico di questo soggetto.
Si potrebbe però ragionare anche diversamente. Il Comune potrebbe "avvisare" il soggetto che potrebbe decidere di pagare direttamente per evitare magari le ulteriori spese di giudizio (e magari anche per evitare di "sputtanarsi" pubblicamente). Se è coperto da un'assicurazione a questo punto il tipo potrebbe vedere se la sua assicurazione paga...
lillo1
00sabato 26 maggio 2007 16:36
Re:

Scritto da: clatemp 26/05/2007 13.56
(a proposito da quando studia per i concorsi interviene tantissimo anche sul forum... [SM=g27836] )





è per compensare il fatto che te e il tuo socio, da quando fate i corsi, parlate solo più se vi pagano, e a gratis, sul forum, non dite più niente!! [SM=g27827]: [SM=g27822] [SM=g27827]: [SM=g27822]
giandan
00sabato 26 maggio 2007 17:00
Premesso che per ora non sono socio di nessuno... quindi magari rispondo a provocazioni non dirette a me:

devi sapere che io SFRUTTO il forum per fare i corsi.
SFRUTTO i forumisti per farmi bello e SFRUTTO gli interventi per essere aggiornato e fare bella figura.

Fossi nel capo, mi proibirei l'accesso.

[SM=g27827]: [SM=g27822] [SM=g27827]: [SM=g27822]
lillo1
00sabato 26 maggio 2007 18:03
Re:

Scritto da: giandan 26/05/2007 17.00
Premesso che per ora non sono socio di nessuno... quindi magari rispondo a provocazioni non dirette a me:





e come mai allora ti senti chiamato in causa? [SM=g27828]
giandan
00sabato 26 maggio 2007 18:59
Forse perchè sarà la quindicesima volta che mi fai questa osservazione...
[SM=g27828] [SM=g27822]
lillo1
00sabato 26 maggio 2007 21:28
sarà mica perche è vero?! [SM=g27820]: [SM=g27828]
lillo1
00sabato 26 maggio 2007 21:32
Re:

Scritto da: clatemp 26/05/2007 13.56

la domanda è ...allora devo chiedere gli interessi a...
In effetti la cosa (almeno per me non è così semplice).
Come noto il dipendente risponde nel caso di colpa grave mentre per la colpa lieve risponde il Comune. Ma in un caso come questo chi stabilisce se la colpa e lieve oppure è grave?
nessuno al di fuori della corte dei conti mi viene da dire. Se questo ragionamento ha un senso non si potrebbe fare altro che inviare immediatamente la segnalazione alla procura della corte dei conti affinchè accerti il grado di colpa oltre a quantificare esattamente l'eventuale dovuto a carico di questo soggetto.
Si potrebbe però ragionare anche diversamente. Il Comune potrebbe "avvisare" il soggetto che potrebbe decidere di pagare direttamente per evitare magari le ulteriori spese di giudizio (e magari anche per evitare di "sputtanarsi" pubblicamente). Se è coperto da un'assicurazione a questo punto il tipo potrebbe vedere se la sua assicurazione paga...



il fatto è che, nel caso di specie, i fatti si riferiscono al 1993. quando i provvedimenti li firmava ancora il sindaco, e di assicurazioni non se ne parlava proprio.
comunque, al di la di tutto, a me sembra scandaloso che per una causa del genere la decisione del tar, che annulla il provvedimento del comune, arrivi dopo 14 anni. e il comune, o chi per esso, debba pagare gli interessi...
senza contare, naturalmente, il dettaglio che i privati, che avevano pagato (parliamo di 10 milioni di vecchie lire, quindi neanche bruscoletti...) abbiano dovuto aspettare tutto questo tempo per avere la restituzione di quanto illegittimamente pagato...
mah.

[Modificato da lillo1 26/05/2007 21.37]

lillo1
00sabato 30 giugno 2007 17:42
ma sulla delibera di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio il parere del revisore va richiesto?
ovviamente mi riferisco al caso in cui la delibera si limiti a valutare la riconoscibilità o meno del debito, e l'iscrizione a bilancio della somma necessaria a coprire la spesa venga fatta con altro atto (per esempio perchè, nella stessa seduta, si devono fare anche altre variazioni di bilancio)
giandan
00lunedì 2 luglio 2007 10:35
Re:

Scritto da: lillo1 30/06/2007 17.42
ma sulla delibera di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio il parere del revisore va richiesto?
ovviamente mi riferisco al caso in cui la delibera si limiti a valutare la riconoscibilità o meno del debito, e l'iscrizione a bilancio della somma necessaria a coprire la spesa venga fatta con altro atto (per esempio perchè, nella stessa seduta, si devono fare anche altre variazioni di bilancio)



Mi sono confrontato sabato pomeriggio (mentre ero in treno perennemente in ritardo - Colpa del Panaro, come sempre) con un segretario bravissimo sull'argomento.
Alla fine abbiamo stabilito che non è necessario alcun parere, ma che se c'è male non fa.
lillo1
00lunedì 2 luglio 2007 13:03
gne gne
lillo1
00giovedì 26 luglio 2007 11:09
ma la delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio va mandata alla corte dei conti?
lillo1
00venerdì 7 settembre 2007 15:08
Con la delibera n. 29/2007, la Corte dei Conti, Regione Lombardia, ha precisato che la copertura delle perdite di una società partecipata dal comune non rientra nella casistica dei debiti fuori bilancio.
lillo1
00venerdì 22 febbraio 2008 18:06
Re:
lillo1, 26/07/2007 11.09:

ma la delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio va mandata alla corte dei conti?




una lezioncina agli "esperti" del settore economico finanziario, su questo quesito rimasto senza risposta.

art. 23, comma 5, legge 289/2002


5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.



io non l'ho mandata, a suo tempo. cheffò, la mando ora o faccio finta di niente?
clatemp
00sabato 23 febbraio 2008 13:35
anch'io ne ho mandata una 2 anni dopo: ho preferito seguire il proverbio "meglio tardi che mai"
lillo1
00sabato 23 febbraio 2008 13:41
e che è successo?
giandan
00sabato 23 febbraio 2008 16:47
Re:
clatemp, 23/02/2008 13.35:

anch'io ne ho mandata una 2 anni dopo: ho preferito seguire il proverbio "meglio tardi che mai"




E quindi tu Claudio lo sapevi che andava inviata...
fiuuuu. Che fortuna. Almeno un "esperto" del forum lo sapeva.

Ti passo quindi l'onore della moderazione di questa sezione. Ma rispondi a lillo in tempi brevi ok? Altrimenti ti becchi una bella lezioncina...

lillo1
00sabato 23 febbraio 2008 18:24
Re: Re:
giandan, 23/02/2008 16.47:




Ma rispondi a lillo in tempi brevi ok? Altrimenti ti becchi una bella lezioncina...




la "lezioncina" è per chi non lo sapeva, ovviamente.
nella fattispecie, proprio tu. che a precisa domanda rispondesti negativamente. il che non è grave, si può mica sapere tutto.

ma caso mai qualcuno te lo chiedesse ai corsi...ti evito una brutta figura. [SM=g27822]



ferrari.m
00lunedì 25 febbraio 2008 08:53
A me l'aveva detto la mia ragioniera...
clatemp
00sabato 1 marzo 2008 13:42
Su questa discussione c'è un simbolino, una specie di fuocherello che indica il numero degli interventi particolarmente elevato. A mio parere stavolta ha un doppio motivo di esserci: il primo è quello appunto collegato al numero degli interventi mentre il secondo motivo è legato alle scintille giandan-lillo [SM=g27836] (vi voglio bene, entrambi)

Non è successo niente (per il momento). L'ho inviato circa 7 mesi fa a dire il vero quindi potrebbe non essere indicativo della "reazione" della corte dei conti. Non credo però che dirà mai niente di particolare anche perchè non mi pare che ci sia una sanzione espressamente prevista. Eppoi si rendono conto anche loro che in molti non le mandano quindi con quelli che mandano la delibera in ritardo hanno comunque un sentimento di gratitudine.
lillo1
00sabato 1 marzo 2008 14:18
le scintille sono puramente pirotecniche, per fare un po di scena, perchè tutti sanno quanto io e gian ci amiamo... [SM=g27823]

per quanto riguarda la corte dei conti, mi piacerebbe sapere quale tipo di controllo fanno sulle delibere di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio. ragionevolmente, dovrebbero fare un controllo di merito, sulla legittimità, appunto, del riconoscimento. ma fino a che punto si spingeranno? mi piacerbbe sapere se c'è qualche esperienza.

lillo1
00sabato 1 marzo 2008 14:18
clatemp
00sabato 1 marzo 2008 21:50
secondo me fanno queste norme per fini psicologico-preventivi. Gli operatori degli enti locali hanno sicuramente una certa soggezione nei confronti della corte dei conti.
Secondo me fanno un controllo di legittimità e fanno una verifica di proporzionalità rispetto alle dimensioni dell'ente. Se vedono qualcosa di ecessivo possono attivare un controllo specifico sul campo.
Recentemente mi è arrivata una richiesta della documentazione relativa alle entrate del titolo 3 cat. 3 (interessi) per poter chiudere il controllo sul conto del tesoriere anno 2006.
Chiamo per capire bene cosa vogliono e capisco che vogliono vedere documentazione relativa agli swap. Peccato che gli swap non vanno in quella parte del bilancio perchè non sono interessi ma altre entrate extratributarie (tit. 3 cat. 5)...
lillo1
00venerdì 18 aprile 2008 15:15
anche la corte dei conti veneto si allinea a quanto già sostenuto dalla c dei conti sardegna... la parcella legale che comporta una spesa superiore a quella originariamente impegnata all'atto di affidamento dell'incarico costituisce debito fuori bilncio (Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Veneto, parere n. 7/2008) ,

ne parere 7/2008 La Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Veneto, nel parere n. 7/2008 , ha ricordato, in conformità con l'orientamento prevalente sulla materia, che dette spese costituiscono senza dubbio un debito fuori bilancio, e l'ente, ad avviso del collegio, dovrà procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1° del TUEL , al riconoscimento della legittimità del debito mediante delibera consiliare. La Corte ha però precisato che nel caso come quello prospettato in cui l'esubero di spesa trovi giustificazione in cause oggettive, quali l'imprevedibile accrescimento delle prestazioni professionali o l'aumento delle relative tariffe, il riconoscimento da parte del Consiglio del debito fuori bilancio dovrebbe presentarsi con caratteri di minore gravità rispetto al caso di violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (ordine di spesa senza l'osservanza di alcuna delle regole procedurali) e con maggiore possibilità di dimostrazione della utilità ed arricchimento per l'ente, in virtù del vincolo sinallagmatico che lega la prestazione alla controprestazione.

Il debito fuori bilancio per superamento del limite di spesa originariamente previsto, trova spiegazione nel fatto che l'obbligazione giuridica deve determinarsi a priori e deve trovare corrispondenza in un pari impegno di spesa. Nel parere è ricordata la precedente pronuncia della Corte dei Conti per la Sardegna n. 2/2007 sullo stesso argomento per ribadire - come è stato sottolineato in quel precedente atto - che pur in presenza di spese di cui non è possibile determinare sin dall'inizio l'esatto ammontare come la parcella del professionista avvocato, l'ente non è esonerato dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più veritiera e prudenziale con la richiesta al legale, all'atto del conferimento dell'incarico, del preventivo del costo complessivo presunto della propria prestazione.


occorre però aggiungere che il fenomeno dovrebbe dovrebbe estinguersi, prima o poi, perchè le recenti riforme legislative intervenute nella professione forense, ela possibilità di ricorso al patto di quota lite (- scarsamente applicato -) si può ben conoscere l'importo complessivo delle spese legali che possono essere pattuite sin dall'inizio nella loro totalità, onde evitare spiacevoli sorprese per il bilancio dell'ente locale.


lillo1
00martedì 22 aprile 2008 11:46
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con parere n. 5/2008, ha chiarito che il parere del collegio dei revisori dei conti non è obbligatorio per il riconoscimento di un debito fuori bilancio tranne nel caso in cui esso sia espressamente previsto dallo Statuto o regolamento del Comune.

Un Comune campano ha richiesto il parere della Corte dei Conti sull'obbligatorietà o meno del parere preventivo del collegio dei revisori dei conti per le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), D.Lgs. n. 267/2000 . La Sezione regionale di controllo campana della Corte dei Conti ha risposto che il parere del collegio dei revisori è obbligatorio, ai sensi dell'art. 239, Tuel, solo sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio ma non anche per i debiti fuori bilancio. A conferma di ciò, la Corte, nel parere n. 5/2008 , ha ricordato che i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla Procura regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo e tra questi, rientrano i revisori dei conti che ricevono detti documenti dopo la delibera del consiglio. L'ente locale, tuttavia, nella sua autonomia può rendere obbligatorio il parere preventivo del collegio dei revisori dei conti inserendo un'apposita norma nello Statuto o nel proprio regolamento

lillo1
00giovedì 12 marzo 2009 13:21
Corte dei conti per la Toscana - Parere n. 30/P/08.


Gli accordi transattivi con cui l’ente locale può definire una controversia legale non possono, - a differenza dalle sentenze esecutive - essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio e a una delle ipotesi di riconoscimento di cui all’art. 194 TUEL.

dice la corte dei conti toscana che

La tipologia dei debiti fuori bilancio comprende i debiti sorti al di fuori dell’impegno di spesa costituito ai sensi dell’articolo 191 del TUEL e in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano. Pertanto l’elenco di tali debiti offerto dall’art. 194 ha carattere tassativo e completa le ipotesi in cui l’ente può comunque sanare l’irregolarità gestionale, facendo coincidere, mediante il riconoscimento, l’aspetto contabile con quello giuridico.
L’articolo 194 del TUEL, legittima il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riconducibili, oltre che alle specifiche ipotesi indicate nella norma, alle spese derivanti da sentenze esecutive.
Non facendo perciò rientrare gli accordi transattivi, poiché quest’ultimi non possono essere intesi quali vere e proprie sopravvenienze passive, cosi come avviene per le sentenze esecutive, che individuano anch’esse un debito a carico dell’ente, non collegato però a specifica previsione di bilancio d’esercizio in cui tali debiti si manifestano e dunque svincolato da un previo impegno di spesa.
Gli accordi transattivi, invece, presuppongono, per loro natura la decisione dell’ente di addivenire a una transazione della vertenza, consentendo all’ente di prevedere con buona approssimazione, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento.
Ne consegue che: “l’assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio”.
In ultimo si afferma che l’elencazione dei debiti fuori bilancio non conosce dunque eccezioni e l’assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali dovrà essere effettuata mediante le ordinarie procedure contabili di spesa.
Ancor prima del Parere delle Corte dei Conti Toscana, anche la Corte dei Conti Piemonte, con il parere n. 4/2007 si era espressa in tale direzione, affermando che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’ente di pervenire a un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l’ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando a esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”.
lillo1
00venerdì 28 agosto 2009 12:52
Non è possibile esperire l'azione di ingiusto arricchimento nei confronti del comune per i lavori ordinati dall'assessore senza preventivo impegno di spesa.

Per questi lavori paga direttamente l'assessore e non l'ente locale.

A stabilirlo è stata la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17550/2009.

La Suprema Magistratura ha giudicato inammissibile la richiesta di indennizzo avanzata da un appaltatore, il quale sosteneva che l'esecuzione dei lavori commissionatigli da un assessore, senza preventivo impegno di spesa, aveva comunque prodotto un arricchimento per il comune, il quale doveva essergli indennizzato.

Su quest'argomento la Corte ha evidenziato che l'azione di arricchimento senza giusta causa è un'azione sussidiaria, esperibile solo quando non vi sono altri mezzi di tutela a favore dell'interessato.

Nel nostro ordinamento, invece, esiste l'art. 191, comma 3, del D.Lgs 267/2000 , il quale tutela l'appaltatore stabilendo che, qualora sia stata commissionata l'esecuzione di lavori senza preventivo impregno di spesa, rispondono direttamente per il pagamento del corrispettivo dovuto l'amministratore, il funzionario o il dipendente che li ha ordinati.

Questa norma, da un lato, sancisce la responsabilità diretta e personale dei soggetti menzionati e, dall'altro, esime del tutto l'ente locale per la illegittima gestione delle obbligazioni contrattuali.

Dunque, esistendo nel nostro ordinamento una norma speciale che regola questi casi e, conseguentemente, non sussistendo il requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2041 c.c. , è eliminata alla radice la possibilità di esperire l'azione di ingiusto arricchimento.


marco panaro
00giovedì 3 settembre 2009 02:31
E l'assessore può esperire l'azione di ingiusto arricchimento nei confronti del Comune?
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