art. 12 d.l. 59/1978 (convertito)
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese,
l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
ma a casa vostra le cessioni di fabbricati si fanno anche per i terreni?
io l'ho sempre visto fare solo per i fabbricati (d'altra parte lo dice la parola stessa...)
scusate ma sono stati i carabbbinieri a metterci in crisi chiedendoci copia di alcune cessioni di terreni...