comunicazione cessione fabbricato

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lillo1
00venerdì 18 luglio 2008 21:17
art. 12 d.l. 59/1978 (convertito)
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.


ma a casa vostra le cessioni di fabbricati si fanno anche per i terreni?
io l'ho sempre visto fare solo per i fabbricati (d'altra parte lo dice la parola stessa...)

scusate ma sono stati i carabbbinieri a metterci in crisi chiedendoci copia di alcune cessioni di terreni... [SM=g27825]
Michele Dei Cas
00lunedì 28 luglio 2008 10:05
Un fabbricato è un fabbricato.
lillo1
00lunedì 28 luglio 2008 14:21
Re:
Michele Dei Cas, 28/07/2008 10.05:

Un fabbricato è un fabbricato.





... lo dice la parola stessa... [SM=g27823]

con buona pace dei carabinieri.


lillo1
00domenica 5 luglio 2009 18:05
scusate se insisto sull'argomento.
ma ho un dipendente che sulle cessioni di fabbricato mi fa ammattire.

secondo voi, un tizio che è comproprietario pro quota di un appartamento, che vende la sua quota ad altro comproprietario che già lo detiene perchè ci abita da anni, è tenuto a fare la comunicazione di cessione del fabbricato? o meglio, ha senso, se non la fa o la fa in ritardo, applicargli la sberla di sanzione che è prevista in caso di omissione, posto che la ratio della norma è quella di conoscere chi ha la disponibilità degli immobili, il che, nel caso di specie, resta immutato?



Michele Dei Cas
00lunedì 6 luglio 2009 08:53
Se <<"Ratio" della disposizione normativa è, infatti, di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere la identità di colui che è subentrato nella disponibilità dell'immobile>> (Cassazione Civile Sent. n. 11075 del 10-10-1992), si potrebbe forse aderire all'interpretazione più mite che tu suggerisci.
La lettera e lo spirito, come spesso avviene, confliggono.
lillo1
00lunedì 6 luglio 2009 10:01
ok, grazie della citazione della cassazione.
dovendo decidere sull'opposizione all'irrogazione della sanzione, potrei archiviare sulla base dell'interpretazione più morbida...

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