commissione bilancio della camera - suggerimenti x modifica patto di stabilità

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lillo1
00lunedì 19 marzo 2007 20:56
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00142
presentata da
LINO DUILIO
martedì 13 marzo 2007 nella seduta n.125

La V Commissione,
premesso che:
- con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) sono state apportate significative
modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno, alcune delle quali, per esplicito
riconoscimento del Governo, avendo carattere sperimentale, appaiono suscettibili di essere oggetto
di successivi aggiustamenti e correzioni migliorative;
- tali modifiche sono ispirate all'obiettivo, che ha trovato un positivo riscontro da parte degli enti
interessati, di riconoscere più ampi spazi di autonomia nelle scelte di competenza degli enti
territoriali, evitando interventi eccessivamente intrusivi negli ambiti di loro competenza;
- a tal fine si è adottato come parametro rilevante, ai fini del patto, il saldo finanziario e non più,
come avvenuto negli anni scorsi, l'ammontare delle spese;
- l'adozione del parametro del saldo risponde inoltre all'obiettivo di assumere un indicatore coerente
con il saldo rilevante a livello comunitario e riferito al complesso delle pubbliche amministrazioni,
vale a dire l'indebitamento netto;
- le novità intervenute devono essere valutate in termini favorevoli in quanto segnano un indubbio
progresso sul piano di una corretta e proficua collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di
governo;
- il carattere innovativo del regime introdotto ha tuttavia determinato alcune incertezze e qualche
difficoltà negli enti interessati
;
- la più vistosa difficoltà concerne il finanziamento delle spese di investimento da parte degli enti
locali, che costituiscono la parte prevalente della spesa complessivamente sostenuta dal settore
pubblico per investimenti;
- in particolare, è stato lamentato il paradosso per cui si pongono vincoli più stringenti a carico degli
enti locali «virtuosi», costretti a migliorare il saldo medio già positivo conseguito nel triennio 2003-
2005;

- un secondo fattore di difficoltà è costituito dalla previsione che esclude la possibilità di iscrizione
nel bilancio degli avanzi di amministrazione ovvero delle entrate derivanti dai mutui;
- un terzo elemento è rappresentato dalla previsione per cui gli obiettivi di concorso al
conseguimento dei saldi debbano valere già all'atto della formazione del bilancio preventivo da
approvare entro il 31 marzo 2007. Tale obbligo, non previsto negli anni passati, impone di
anticipare già alla data di approvazione del bilancio preventivo risultati che più agevolmente
potrebbero essere conseguiti in corso d'anno, con un margine di flessibilità più ampio.
Si tratta, quindi, di un obbligo suscettibile di contribuire ad una maggiore responsabilizzazione
degli enti locali ma, allo stesso tempo, anche di creare non poche difficoltà nella predisposizione del
bilancio,

impegna il Governo:

- a valutare eventuali iniziative volte ad apportare correzioni e modifiche migliorative alle regole
del Patto, sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione del nuovo regime introdotto con la legge
finanziaria per l'anno in corso, in modo da non pregiudicare la realizzazione di interventi di conto capitale e, in particolare, il finanziamento di spese di investimento;
- a differire, nelle more della definizione delle iniziative, anche legislative, idonee a superare le
difficoltà di applicazione del patto di stabilità interno sopra evidenziate mediante decreto
ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il
termine per la presentazione dei bilanci di previsione per l'anno 2007 degli enti locali al 30 aprile
2007.
(7-00142)
«Duilio, Ventura, Garavaglia, Napoletano, Peretti, Andrea Ricci, Di Gioia, Zorzato, Raiti, Alberto
Giorgetti».
Michele Dei Cas
00mercoledì 4 luglio 2007 17:25
Non comprendo il d.l. 81 del 2/7/2007. Art. 2 (non potevano fermarsi al primo comma?). Perché nel 2 comma si fa riferimento all'avanzo accertato al 31/12/2005 e non al 31/12/2006?
Non parliamo poi dell'art. 3... dove la finanza creativa già preannunciata da Lillo in altro intervento è portata alle stelle. [SM=g27812]
lillo1
00mercoledì 4 luglio 2007 18:40
in effetti...
mah.

decreto legge 81/2007

Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di
investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:a)

nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' dell'1,4 per cento;
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.
Per i restanti comuni la misura e' dell'1,3 per cento.

Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.";
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45,sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.".
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo
periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale
effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del
2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia
sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del
bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di
cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i
trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di
cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il
maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a
decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2.
L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel
limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in
misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

art. 3 comma 2...
"i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente " ... ma alla maggior base imponibile di che? [SM=g27833]
i maggiori oneri
Michele Dei Cas
00giovedì 5 luglio 2007 09:08
La maggiore base imponibile sarà, presumo, quella conseguente ai provvedimenti di cui ai commi 33-38 e 40-45 del d.l. 262/2006, convertito in l. 286/2006.
Non ci si può sottrarre all'impressione di un enorme pasticcio, anche perché teso, nella sostanza, ad attribuire alla finanza statale quote non ben definite di gettito di imposte comunali [SM=g27816] , che dovrebbero derivare da provvedimenti delle agenzie del territorio, in materia di catasto (fabbricati agricoli, variazioni culturali, fabbricati iscritti al catasto terreni mentre non dovrebbero esserlo, fabbricati delle categorie E e chi più ne ha più ne metta).
Mi pare che alcune di queste materie siano in effetti centrali per una corretta gestione dell'ICI. Però lo Stato pare che dica ai Comuni: il catasto (che gestiamo noi) non funziona; vabbèè lo faremo funzionare, a patto che ci date una tangente pari al maggior gettito che vi deriverà.

Michele Dei Cas
00giovedì 5 luglio 2007 09:54
Leggo ora un articolo sul SOle di ieri "I Comuni a corto di liquidità", dal quale parrebbe dedursi che il problema principale, almeno per l'assessore al bilancio del Comune di Roma, è che "l'autorizzazione a contrarre anticipazioni comprenda l'intero ciclo di riscossione del tributo, per garantire una copertura totale".
Mah.
1) il "taglio" ai trasferimenti di 609,4 milioni (che stima precisa!) incide sul complesso dei trasferimenti statali per circa un 10% e sul complesso delle entrate correnti per circa il 2%. Che ciò rappresenti un dramma per la cassa mi pare strano (ancor più strano, se si considera che il mininterno non si perita di scaglionare in più anni i trasferimenti erariali, come più gli aggrada).
2) almeno dalle mie parti in nessun Comune ci sono problemi di cassa; i problemi sono di stabilità (inteso come patto) e quel 7% di avanzo di amministrazione utilizzabile è una via di mezzo fra una presa per il sedere ed una goccia lasciata cadere in una bocca assetata (c'era una parabola che ora non mi ricordo).
ferrari.m
00giovedì 5 luglio 2007 10:55
Anche dalle nostre parti nessun comune ha problemi di liquidità...
marco panaro
00giovedì 5 luglio 2007 11:41
Già lo dissi: Tremonti, a confronto, sembra una persona seria.
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