in effetti...
mah.
decreto legge 81/2007
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di
investimento e'
commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:a)
nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' dell'1,4 per cento;
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.
Per i restanti comuni la misura e' dell'1,3 per cento.
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.";
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti
erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45,sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.".
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo
periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale
effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del
2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia
sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del
bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di
cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i
trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di
cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il
maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a
decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2.
L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel
limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in
misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.
art. 3 comma 2...
"i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente " ... ma alla maggior base imponibile di che?
i maggiori oneri