marco panaro
00giovedì 7 settembre 2006 14:45
Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia 30/8/2006 n. 530
E’ vero che l’art. 18 del Dpr. 445/2000 prevede che l’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ma il successivo art. 47 in via generale dispone, dopo l’elencazione analitica di cui all’art. 46, che tutti gli stati e qualità personali possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come, con elencazione non tassativa, l’art. 19, sotto la rubrica di per sé significativa “modalità alternative all’autenticazione di copie”, dispone che la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 può valere anche come autentica di copie di documenti.