anche per questo si arriva in cassazione....

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cicolex
00giovedì 18 maggio 2006 08:29
Un parcheggio irregolare può costare la reclusione fino a 4 anni.

A dirlo (rectius: ribadirlo) è la Corte di Cassazione con la sentenza 16 maggio 2006 n°16571, che si colloca nel solco di una giurisprudenza che va consolidandosi e scrive un’altra pagina importante in materia di cd. atti emulativi della strada.

La fattispecie - Nella fattispecie, l’imputato, introdottosi con la propria vettura, in altrui area condominiale, aveva parcheggiato il mezzo in modo tale da impedire l’uscita sulla pubblica via all’auto della parte offesa, rifiutando di spostarsi una volta invitato da quest’ultima. Il giudice di prime cure aveva condannato l’imputato per violenza privata (che punisce “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa”).

La parte ricorrente non aveva condiviso la sentenza di condanna e con ricorso aveva contestato, dinnanzi al Collegio degli ermellini, la configurazione del delitto ex articolo 610 Cp sul rilievo che, nella specie, avrebbero fatto difetto la violenza fisica ovvero la minaccia.

E la Cassazione, con la sentenza in esame, da ragione al giudice di merito.

Parcheggiare da “criminali” - Ad avviso della Suprema Corte “nel reato di violenza privata (articolo 610 Cp), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà; nella specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dell’imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere (“condominio a lui estraneo”) – in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l’accesso, pretendendo “con evidente protervia ed arroganza” che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la “discesa” della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista”.

La sentenza in esame sposa l’ermeneutica accolta nel precedente giudiziario dell’anno passato, nell’ambito del quale il Collegio si era interessato di una fattispecie del tutto analoga generando anche l’attenzione delle cronache (già su Altalex, Cassazione , sez. I penale, sentenza 04.07.2005 n° 24614 “Auto in doppia fila: il rifiuto di spostare il veicolo integra il reato di violenza privata”, v. Guida al Diritto, 2005, 35, 104): in quella occasione l’imputato aveva parcheggiato la propria autovettura dietro quella della parte offesa e aveva posto un rifiuto all'invito di quest'ultima di spostarla per potersi allontanare.

Lina di confine tra atto incivile ed atto delittuoso - Il tratto comune delle pronunce è da rinvenire nella linea di confine, tra condotta incivile e condotta criminosa, tracciata dal Collegio: il delitto di violenza privata, infatti, fa capo a quella condotta dell'agente che sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia; deve venire in rilievo, cioè, una coazione della persona offesa ad un comportamento non liberamente voluto.

Ne discende che il “fatto giuridico” di cui si tratta, ovvero il parcheggio irregolare, deve essere scomposto nelle sue componenti fattuali al fine di individuare il momento offensivo al bene giuridico tutelato e, dunque, la perfezione del reato.

1. il soggetto agente parcheggia irregolarmente; 2. il parcheggio paralizza l’autovettura di altro utente della strada che resta bloccata; 3. alla richiesta di spostare l’autovettura, l’agente oppone il proprio rifiuto.

Il reato si perfeziona con il rifiuto - Così individuati i segmenti storici del fatto, è indubbio che il delitto di violenza privata si perfezioni in tutti i suoi elementi solo al momento del rifiuto e non a quello del semplice parcheggio irregolare: il delitto in esame, infatti, presenta sotto il profilo soggettivo un quid pluris essendo la condotta diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante (dolus).

Il reato, infatti, si completa nel rifiuto e non nel mero elemento oggettivo che, in sé considerato, non assume le connotazioni offensive richieste dall’art. 610 c.p.

E chi parcheggia allontanandosi senza cura del mezzo altrui? – Nonostante quanto sin qui detto, in verità, un dubbio si insinua: si tratta della condotta dell’automobilista che parcheggi paralizzando l’auto di altri e si allontani consapevole di aver “bloccato” il mezzo altrui (la casistica più frequente). Sembrerebbe, in tali casi, potersi rinvenire un dolo eventuale (ma non senza qualche forzatura) e, in ogni caso, il prodursi dell’effetto dannoso in capo alla parte offesa costretta a rimanere ferma per il tempo dell’attesa. Una interpretazione teleologica e funzionale della norma in esame dovrebbe abbracciare la tesi positiva: anche la semplice omissione può rappresentare un gesto di arroganza ed inciviltà idonea a realizzare una condotta violenta ai sensi dell’art. 610 c.p.

Dal reato all’illecito amministrativo – Per completezza della disamina, è opportuno precisare che le condotte in analisi, qualora non orbitino nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 610 c.p., possono essere sussunte sotto l’illecito amministrativo di cd. “blocco stradale” previsto dal d.lgs 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, depenalizzato dal d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507) il quale punisce chi impedisce o ostacola la libera circolazione ovvero depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata

Precedenti: il malcostume stradale – La giurisprudenza di Cassazione non ha affrontato le condotte incivili degli utenti della strada solo negli anni più recenti: i precedenti rinvenibili sono, anzi, anche risalenti. Gli ermellini, ad esempio, hanno ritenuto che integri il delitto di violenza privata la condotta di guida intimidatoria (Cass. pen. sez. V, n. 2545/1985); stessa sorte è toccata agli atti emulativi della strada perpetrati durante la percorrenza del senso di marcia (Cass. pen. sez. IV, n. 13078/1989) ed alle manovre deliberatamente insidiose ai danni altrui (Cass. pen. sez. I, n. 32001/2002).

Codice di comportamento del buon utente della strada - La giurisprudenza in esame merita di essere sicuramente salutata con favore. In altra occasione, si era già evidenziato che “le regole morali di buona condotta ed in generale quelle etiche di civiltà sociale, nell’ambito della circolazione stradale, sembrano penetrare più facilmente nel tessuto giuridico” concedendo alle “vittime” delle emulazioni altrui una tutela forte ed efficace, (il caso era quello dei cd. gestacci al volante, già su Altalex, Cassazione , sez. V penale, sentenza 21.12.2005 n° 4033, Gestacci al volante sono idonei ad integrare il reato di minaccia). Ciò che, infatti, una volta si reputava meramente incivile, riprovevole ma pur sempre non giuridico, diviene oggi, al contrario, materia del giudice penale, idonea a sorreggere una sentenza di condanna anche rilevante.

Ed il monito resta lo stesso: tempi duri per chi non controlla i nervi al volante.

p.s.
attenzione a non peteggiare rumorosamente in pubblico, tale condotta potrebbe essere perseguibile ex art. 659 del codice penale [SM=g27828]
aidi
00giovedì 18 maggio 2006 08:34
Re:

Scritto da: cicolex 18/05/2006 8.29
p.s.
attenzione a non peteggiare rumorosamente in pubblico, tale condotta potrebbe essere perseguibile ex art. 659 del codice penale [SM=g27828]



e quelli silenziosi e subdoli cico ..sono puniti? sono i peggiori e ti prendono alla gola...... [SM=g27828] [SM=g27828]
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