aliquote e tariffe - decorrenza

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lillo1
00lunedì 14 marzo 2005 09:31

art. 53, comma 16, della legge 388/2000:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

un comune qui vicino mi chiede se è possibile fare decorrere l'incremento delle tariffe per il servizio mensa deliberare nel mese di febbraio, dal primo gennaio 2005. a me pare di no, ma rileggendo il comma 16 dell'art. 53 sopra citato non ne sono così sicura.
giandan
00lunedì 14 marzo 2005 09:36
Data Area tematica Argomenti Riferimento legislativo
06-04-2001 SERVIZI BILANCI
MENSE
TARIFFE
DECORRENZA

Quesito
La Giunta Comunale ha deliberato in data 19 marzo c.a. l'aumento del costo del buono pasto mensa a carico dell'utenza in base al quale sono stati predisposti ed approvati dalla medesima gli schemi di bilancio di previsione per l'anno 2001 e pluriennale 2001-2003.
Nella delibera di G.C. di approvazione delle nuove tariffe nulla è stato specificato per quanto riguarda la decorrenza delle medesime.
Successivamente il Consiglio comunale ha approvato il bilancio annuale e relativi allegati, come proposti dalla Giunta.
Si chiede quale debba essere la decorrenza delle nuove tariffe, e cioè se:
- dalla data di esecutività della delibera di Giunta;
- oppure dalla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale;
- oppure ancora dalla data di esecutività del bilancio di previsione, con parere favorevole dell'Organo Regionale di Controllo;
- oppure se, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001), la decorrenza debba avere effetto dal 1° gennaio del corrente anno.
Risposta
Se il Comune non ha previsto alcuna riserva in ordine ad una possibile modifica del costo del buono pasto mensa ed anche nel caso in cui, in sede di istituzione dello stesso, non sia stata prevista alcuna norma su automatismi riferiti ad adeguamenti degli oneri in relazione alla decorrenza, trova necessaria applicazione il principio generale di cui all’art. 11 della legge in generale dal vigente Codice Civile del 1942 (La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo). D’altro canto, per connessione, sempre sulla base dei principi, “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (cfr. art. 23 della Costituzione).
In sostanza, le previsioni generali di bilancio possono avere una efficacia rispetto alle relatività temporali ove contengano norme di per se autonome e quindi suscettibili di una determinazione concreta e finale, rilasciando alle sottostanti competenze esecutive la sola discrezione sulle modalità.
Inoltre gli atti amministrativi suscettibili di incidere sulla sfera patrimoniale dei cittadini sono dotati di una efficacia strettamente rilevante nelle ipotesi d’impugnativa.
Si ritiene, pertanto, che insorgano obblighi da parte degli utenti a decorrere dalla data in cui l’atto amministrativo che li prevede è divenuto esecutivo a norma di legge, anche quindi, nel caso della immediata eseguibilità di cui all’art. 134 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.


lillo1
00lunedì 14 marzo 2005 17:45
ora mi viene un altro dubbio.
se le cose stanno così (e io ho sempre pensato che stessero così, con riferimento alle tariffe, e mai ho applicato retroattivamente con decorrenza primo gennaio) in teoria dovrebeb valere lo stesso principio per le aliquote d'imposta...
quindi per i rifiuti, se si è aumentata la tarsu per l'anno 2005, bisognerebbe calcolare la vecchia aliquota per gennaio e un pezzo di febbraio, e la nuova dalla data di esecutività della delibera di giunta modificativa?


(ps: e se gian mi risponde che anche per questo motivo il bilancio va approvato entro il 31 dicembre, giuro che gli mangio la faccia... [SM=g27826] )

[Modificato da lillo1 14/03/2005 17.48]

clatemp
00martedì 15 marzo 2005 14:06
pongo un altro dubbio. Ma stiamo guardano la data della deliberazione di giunta che approva le tariffe o quella di consiglio della seduta del bilancio?

secondo me quella che vale è quella di giunta che di solito viene fatta entro l'anno o poco più.


In ogni caso la norma sulla retroattività sembra essere circoscritta ai soli regolamenti e non anche alle delibere delle aliquote. Le aliquote e le tariffe non dovrebbero mai essere contenute all'interno dei regolamenti sia per un problema di competenza (giunta e non consiglio) sia per un problema di carattere logico (il regolamento ha una valenza più generale e duratura rispetto alle delibere delle aliquote che sono strettamente collegate allE politiche di bilancio).
lillo1
00martedì 15 marzo 2005 15:08

sto parlando della delibera di giunta. se non si modifica la disciplina delle aliquote e tariffe, ma ci si limita ad adeguare dal punto di vista economico le stesse, in base ai costi dei servizi (per le tariffe) ed alle esigenze di bilancio (per le imposte), ritengo che non ci sia più alcun dubbio che la competenza sia della giunta. qualche perplessità in più ce l'ho sulla prima applicazione dell'addizionale irpef...

poichè però, come si evince dal tenore letterale della norma, l'efficacia retroattiva sembra circoscritta ai regolamenti, se la delibera di giunta è adottata successivamente all'inizio dell'esercizio mi pare che qualche problema in teoria ci potrebbe essere....


clatemp
00mercoledì 16 marzo 2005 14:17
direi più che altro che abbiamo la certezza dell'impossibilità di andare più indietro della data della delibera di giunta[SM=g27828]
lillo1
00sabato 19 marzo 2005 23:38
il bertagna-debenedetto dice che ai sensi dell'art. 27 della legge 448/2001 le aliquote e tariffe deliberate entro la data stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento (pag. 50)

giaaannn. mettiti d'accordo con te stessoooo![SM=g27828]
Giuseppe Debenedetto
00domenica 20 marzo 2005 16:28
Le tariffe deliberate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio (31 marzo, per il corrente anno, salvo proroghe) sono applicabili sin dall'inizio dell'anno di riferimento, ossia dal 1° gennaio 2005.
La mancata espressa previsione della retroattività delle tariffe, contenuta nell'art. 27 della legge 448/2001 (riferita ai soli "regolamenti"), è superabile in via sistematica in quanto non avrebbe alcun senso la disposizione che consente agli enti locali di deliberare le tariffe "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".
Infatti, diverse delibere di giunta che ho potuto visionare negli ultimi giorni, dispongono l'applicazione delle nuove tariffe con effetto dal 1° gennaio 2005.
In merito al parere Anci (che peraltro è antecedente alla legge 448/2001), non si riesce a comprendere (ma forse è un mio problema) se la risposta è negativa o positiva, anche alla luce dell'inciso iniziale "se il Comune non ha previsto alcuna riserva in ordine ad una possibile modifica del costo del buono pasto mensa ed anche nel caso in cui, in sede di istituzione dello stesso, non sia stata prevista alcuna norma su automatismi riferiti ad adeguamenti degli oneri in relazione alla decorrenza" (ed in tali casi è possibile la retroattività ??).
Occorrerebbe, infine, chiedere all'ANCI una interpretazione autentica del parere. Al di là delle enunciazioni di principi generali(art. 11 preleggi, art. 23 cost.) ho alcune difficoltà a comprendere i seguenti periodi:
- "le previsioni generali di bilancio possono avere una efficacia rispetto alle relatività temporali ove contengano norme di per se autonome e quindi suscettibili di una determinazione concreta e finale, rilasciando alle sottostanti competenze esecutive la sola discrezione sulle modalità";
- "gli atti amministrativi suscettibili di incidere sulla sfera patrimoniale dei cittadini sono dotati di una efficacia strettamente rilevante nelle ipotesi d’impugnativa".
Mi chiedo, ma perchè essere così complicati nell'esposizione ? In fondo si chiedeva un parere su un caso concreto, non un trattato di alchimia giuridica.
giandan
00lunedì 21 marzo 2005 08:04
Re:

Scritto da: lillo1 19/03/2005 23.38
il bertagna-debenedetto dice che ai sensi dell'art. 27 della legge 448/2001 le aliquote e tariffe deliberate entro la data stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento (pag. 50)

giaaannn. mettiti d'accordo con te stessoooo![SM=g27828]



Ecchè, quelli erano pareri Anci...
[SM=g27828] [SM=g27828]
giandan
00lunedì 21 marzo 2005 08:35
Re:

Scritto da: lillo1 19/03/2005 23.38
il bertagna-debenedetto dice



Ma che bello!!! Allora c'è qualcuno che lo legge...
lillo1
00lunedì 21 marzo 2005 13:52
certo che si. e ci ho anche trovato degli errori....[SM=g27828]
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