accesso agli atti relativi a attività edilizuia da parte del vicino

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lillo1
00sabato 9 febbraio 2008 14:56
tar napoli - sezione V - 24.1.2008 - n. 506

il proprietario confinante ha diritto di accedere agli atti della concessione edilizia rilasciata al confinante.

(...)

1-La ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune di Sessa Aurunca di accedere alla .
A tale domanda il Comune dopo ben quattro mesi ha risposto con la nota n. 0014883 a firma del Capo settore assetto del territorio che, facendo riferimento ad una della sig.ra Ficociello, senza altre, sia pure vaghe, motivazioni respinge la richiesta.
Di qui il ricorso in esame in relazione al quale il Comune costituito in giudizio ha controdedotto rilevando che, in presenza dell’opposizione della controinteressata, non sarebbe stato possibile accogliere la domanda di accesso e che comunque la ricorrente avrebbe formulato una richiesta generica, rivolta esclusivamente al controllo dell’azione amministrativa., senza neppure dimostrare il suo interesse all’accesso.
2-In relazione alla prima deduzione del Comune resistente, per dimostrarne l’infondatezza, il Collegio può limitatasi a rilevare che in tal modo attraverso l’atto difensivo è stata integrata la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto dallo stesso non emerge affatto che l’Amministrazione abbia respinto la domanda di accesso per averla qualificata come .
D’altra parte, una siffatta qualificazione della domanda ad opera del Comune nella fattispecie sembra esclusa dallo stesso fatto che l’Amministrazione, qualora effettivamente avesse ritenuto la domanda della ricorrente, non avrebbe potuto sic et simpliciter respingerla, ed avrebbe dovuto invece invitare l'interessata a presentare la di cui agli artt. 5 comma 6 e 6 comma 1 DPR 12 aprile 2006 n. 184.
3- In relazione alla seconda deduzione della difesa del Comune, il Collegio conferma che effettivamente sussiste per il soggetto che esercita il diritto di accesso l'onere di specificazione dei documenti richiesti e dell’interesse connesso alla loro conoscenza.
Tuttavia, come la giurisprudenza ha chiarito, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. Cons. Stato sez. VI 27 ottobre 2006 n. 6441).
Pertanto, nel caso de quo la richiesta delle autorizzazioni e concessioni rilasciate dal Comune in relazione all’immobile della controinteressata risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile.
Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che la stessa è proprietaria di immobile confinante e comunque ricadente nella medesima zona.
E’, pertanto, del tutto evidente che la ricorrente, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell’ , che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un ), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
Tanto basta comunque per escludere qualsiasi rilevanza alle questioni – pure agitate dalle parti – in ordine alla contiguità o meno dell’immobile della ricorrente con quello della controinteressata; ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è infatti il fatto che la sig.ra Correale possiede immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo, titolare dell’interesse a che nell’ambito della stessa l’edificazione sia conforme alla normativa vigente.
4-Nè l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).
Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per soggetto alla disciplina della predetta legge si intende .
Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).
L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'ente dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti.
5-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, .
Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati e c.d. (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).
6-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il, del tutto immotivato, provvedimento di reiezione.
Per l'effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso a suo tempo depositata .
marco panaro
00lunedì 11 febbraio 2008 12:29
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, sentenza 1119/2007
La sopravvenuta inoppugnabilità del diniego di accesso non preclude la facoltà di presentare di nuovo la domanda stessa in quanto dalla natura sostanziale di vero e proprio diritto soggettivo del diritto di accesso ai documenti amministrativi deriva che la posizione soggettiva dell’interessato all’accesso può essere fatta valere senza il limite del termine di decadenza proprio dell’interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, VI Sez. 27.5.2003 n. 2938).
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