Revocatoria fallimentare

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Commissario Maigret
00mercoledì 26 novembre 2003 11:21
CASSAZIOE CIVILE - Sentenza 10072 del 25 giugno 2003

(Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - prestazione di garanzia per debito altrui contestuale al sorgere del credito garantito - carattere oneroso stabilito, per la revocatoria ordinaria, dall'art. 2901 cod. civ. - estensione al sistema revocatorio fallimentare - configurabilità - fondamento)

Con riguardo ad un atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo contestualmente alla erogazione di un credito in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, secondo comma, del codice civile - secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito - è estensibile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell'atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilità dell'art. 64 della legge fallimentare (salva la revoca ex art. 67, secondo comma, della legge stessa) -, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito.


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