Legislazione: Parità fra i sessi e pari opportunità

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vanni-merlin
00domenica 29 gennaio 2006 14:38
Legislazione: Parità fra i sessi e pari opportunità


da: donnalavoro.ticonuno.it/informaz/21parit.htm#a


Il principio di uguaglianza fra i sessi è stabilito dalla Costituzione (artt.3 e 37): uomini e donne, soprattutto nel mondo del lavoro, hanno diritto allo stesso trattamento. A rafforzare questo principio sono state introdotte le leggi sulla tutela della madre lavoratrice (legge n. 1204/71) e sulla parità (legge n. 903/77).
Tuttavia, poiché la parità giuridica spesso non corrisponde alla parità di fatto, sono nati col tempo organismi istituzionali e figure di riferimento (Commissioni per la parità, Consulte regionali, Consigliere e Consiglieri di parità) con compiti di verifica e controllo della politica delle pari opportunità, ed è stato dato l'avvio ai programmi per la realizzazione di tale parità nel lavoro con la legge n. 125/91.
A tutt'oggi esistono anche leggi regionali, che hanno il compito di concretizzare iniziative per le lavoratrici, e direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone.
Ti indichiamo qui alcuni punti particolarmente significativi delle leggi nazionali sulla parità, facendoti presente che per eventuali controversie puoi rivolgerti alla Consigliera o al Consigliere di parità presso l'Ufficio regionale o provinciale del lavoro, oppure alle organizzazioni sindacali.

Legge n. 903 del 9 dicembre 1977


Sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
Tale discriminazione è vietata anche se attuata mediante riferimenti allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza; attraverso meccanismi di preselezione o tramite stampa, quando indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso, a meno che questo non risulti essenziale alla natura del lavoro o della prestazione (per esempio nell'ambito della moda, dell'arte e dello spettacolo).
La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste sono uguali o di pari valore. Inoltre è vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche delle mansioni e la progressione nella carriera.


Legge n. 125 del 10 aprile 1991


Nata con l'obiettivo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel lavoro, promuove iniziative dirette a eliminare la disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, anche autonomo o imprenditoriale, nella progressione di carriera, soprattutto in settori tecnologicamente avanzati, nel favorire l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali.
Delegati alla progettazione e realizzazione di tali iniziative sono il Comitato nazionale per le pari opportunità, le Consigliere e i Consiglieri di parità, i Centri per la parità e per le pari opportunità a livello sia nazionale che locale, le organizzazioni sindacali, i Centri di formazione professionale.
Nel testo si fa riferimento ai finanziamenti previsti per l'adozione di progetti di azioni positive; si stabilisce che nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese pubbliche e private la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso"; viene indicata a grandi linee la procedura per agire in caso di accertamento di discriminazione.
Inoltre, viene istituito il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, con compiti sia di informazione e sensibilizzazione sia di controllo e verifica dei progetti di azioni positive. Non solo, vengono previsti Consiglieri e Consigliere di parità anche a livello provinciale, oltre che regionale: pubblici funzionari con l'obbligo di riferire i reati di cui vengono a conoscenza all'autorità giudiziaria
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