La riduzione della capacità lavorativa va risarcita anche ai disoccupati

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cicolex
00venerdì 10 febbraio 2006 09:41
Un incidente in una strada di campagna provoca gravi lesioni al conducente di un ciclomotore: l'uomo si trova al momento senza lavoro e si vede negare dalla Corte di merito il risarcimento per il danno di natura patrimoniale patito, diniego giustificato dai giudici di appello con la mancata prova da parte sua dell'avvenuta diminuzione della capacità lavorativa e, quindi, del suo reddito.
La Suprema Corte (Cassazione, sez. lavoro, sentenza del. 30/11/2005 n. 26081) ritiene fondato il ricorso del danneggiato e puntualizza il principio secondo il quale un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza un reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all'epoca dell'infortunio può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà un'attività remunerata.
Quindi, conclude la Corte " Questo danno si ricollega con ragionevole certezza alla riduzione delle capacità lavorative specifiche conseguenti alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute".
La Corte d'Appello invece, secondo la Cassazione, ha omesso di valutare in quale misura le menomazioni subite dalla vittima dell'incidente abbiano inciso negativamente sulla sua effettiva capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, conforme cioè alle sue aspettative ed attitudini, oltre che alle sue condizioni personali e sociali.
Dunque la Corte abbandona la vecchia interpretazione secondo la quale il risarcimento del danno patrimoniale riguarderebbe solo soggetti inseriti in un contesto retributivo perché solo in tale caso potrebbe sussistere un'effettiva diminutio patrimonii. La tesi più recente, nella quale si colloca la sentenza che si commenta, pone l'accento sul concetto di "dinamicità del danno" e cioè sull'idoneità del danno stesso ad incidere sulle possibilità di guadagno future del soggetto danneggiato, dunque un danno patrimoniale futuro che viene anche definito in dottrina come "perdita di chances".
Quindi la Compagnia assicuratrice del danneggiante che aveva resistito con controricorso, si troverà a dover risarcire anche questa parte del danno.
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