La divulgazione della fede e della morale cristiana

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marco panaro
00mercoledì 11 ottobre 2006 21:52
Cassazione Sezione Lavoro n. 20442 del 21 settembre 2006, Pres. Lamorgese, Rel. Cellerino

Luciano F., dipendente della Società San Paolo come operaio addetto a macchine per l’allestimento di libri, è stato licenziato per ritenuta inidoneità fisica all’esercizio delle mansioni a causa delle crisi asmatiche dalla quali veniva colpito. Egli ha chiesto al Pretore di Roma l’annullamento del licenziamento nonché la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav.. La società si è difesa sostenendo l’impossibilità di utilizzare il lavoratore e comunque l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 18 St. Lav. essendo essa un’impresa di tendenza impegnata nella divulgazione della fede e della morale cristiana. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, in quanto hanno escluso l’inidoneità fisica del lavoratore sulla base di due consulenze tecniche, secondo cui le crisi asmatiche potevano essere fortemente ridotte utilizzando mezzi di protezione individuale. I giudici del merito hanno ritenuto inoltre applicabile l’art. 18 St. Lav., avendo ravvisato l’esistenza di un’attività imprenditoriale ed hanno pertanto affermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del Tribunale di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20442 del 21 settembre 2006, Pres. Lamorgese, Rel. Cellerino) ha rigettato il ricorso, affermando in primo luogo che il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato l’esclusione della inidoneità fisica sulla base delle relazioni dei consulenti tecnici. Essa inoltre ha affermato che il Tribunale, avendo accertato che la società disponeva nel settore tipografico, di un’organizzazione imprenditoriale con un giro di affari annuo di circa un miliardo e mezzo di lire, ha correttamente affermato l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav..

D’altra parte – ha osservato la Corte – fermo restando che caposaldo fondamentale dell’attività economica è l’organizzazione, da parte di taluno, con rischio proprio, dei fattori della produzione tra cui primeggiano il capitale e il lavoro destinati all’esecuzione di beni e/o servizi ex art. 2195 cod. civ., nel caso delle organizzazioni di tendenza, dove l’assenza della finalità di lucro ha un significato evidentemente rafforzativo dell’esclusione d’imprenditorialità, essendo quest’ultimo elemento di per sé connaturale alla “area di non applicazione” dell’art. 18 St. Lav., il dato dirimente per l’ammissione al beneficio di legge consiste nel fatto che, dal punto di vista lavorativo, l’attività, per come prestata e, a vario titolo, respinta dal datore di lavoro che intenda avvalersi del beneficio d’esclusione, deve innestarsi e realizzare direttamente le finalità politiche, sindacali, culturali, d’istruzione, di religione o culto, come si è verificato nei casi scrutinati dalle sentenze Cass. nn. 12634/03, 12349/01, 8195/00; in tali casi, è stato provato dal datore che la ricaduta dell’attività del lavoratore si compenetrava e attuava immediatamente i fini dell’ente, senza il diaframma operativo neutrale costituito dall’intrinseca valenza aziendalistica della prestazione. Per questo – ha affermato la Corte – la giurisprudenza più avveduta riconosce l’esistenza di un’attività imprenditoriale, estranea all’area di attuazione dell’art. 4, cit., in base al solo criterio della mera economicità di gestione, funzionalmente diretta all’equilibrio tra costi e ricavi, senza la necessità di includere il fine di lucro, che, come detto, giustifica l’esclusione dell’applicazione dell’art. 18, cit., nel momento in cui non si evidenzia una consistenza imprenditoriale nell’attività esercitata.
clatemp
00sabato 14 ottobre 2006 13:58
Amen! (alla faccia della fratellanza [SM=g27828])
clatemp
00martedì 17 ottobre 2006 16:10
a proposito sono asmatico anch'io ed effettivamente è in certi periodi è un "handicap" ma vedo di peggio in giro e non sono asmatici [SM=g27828]
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