Il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie può costituire responsabilità erariale

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marco panaro
00sabato 8 aprile 2006 18:06
Cassazione Sezioni Unite Civili n. 7024 del 28 marzo 2006, Pres. Carbone, Rel. Altieri

Nel 1992 numerosi farmacisti convenzionati hanno chiesto alla Regione Calabria il pagamento di crediti per prodotti farmaceutici somministrati a utenti del servizio sanitario. In seguito al mancato soddisfacimento delle loro richieste, essi hanno promosso azioni giudiziarie che si sono concluse con la condanna della Regione al pagamento di ingenti somme. In particolare, solo per interessi e spese legali la Regione ha pagato circa nove miliardi di lire. Nel 1998 il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Calabria ha promosso, nei confronti dell’assessore alla Sanità di tale regione, un giudizio di responsabilità per non avere tempestivamente soddisfatto i crediti dei farmacisti, causando in tal modo un aggravio di costi per spese e interessi legali. La Sezione locale della Corte dei Conti ha affermato la responsabilità dell’assessore e lo ha condannato al pagamento della somma di 250 milioni di lire. Secondo questa sentenza esistevano concrete possibilità di soddisfare tempestivamente i crediti dei farmacisti, sia mediante il reperimento di risorse integrative di bilancio, sia contenendo la spesa farmaceutica. Gli organi amministrativi competenti avevano, invece, scelto “la via dell’assoluta inerzia dando in tal modo un significativo apporto causale all’aggravamento del danno”. La colpa di Ubaldo S. consisteva, in particolare – secondo la Corte – nell’aver tenuto un comportamento omissivo in quanto, nella sua qualità di assessore alla sanità, egli aveva l’obbligo di orientare e sollecitare l’attività dell’organo di governo, mentre si era limitato ad una mera informativa della Giunta, senza che alla stessa seguissero azioni più determinate, nonostante la certezza del fatto dannoso.

In grado di appello l’importo della condanna è stato ridotto a 20.000,00 euro. L’assessore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte dei Conti aveva varcato il limite della sua giurisdizione, sindacando il merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 7024 del 28 marzo 2006, Pres. Carbone, Rel. Altieri) ha rigettato il ricorso. Nel caso in esame – ha osservato la Cassazione – si deve escludere che vi sia stato un diretto sindacato della discrezionalità in quanto, come esattamente rilevato nella decisione impugnata, si addebitava all’organo esecutivo regionale, non già di aver effettuato una scelta anziché un’altra, ma di aver omesso di adottare una qualunque scelta che consentisse di far fronte con la maggiore rapidità (e quindi evitando l’onere di maggiori spese legali, danni ed interessi) alle obbligazioni assunte.

Il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie – ha affermato la Cassazione – può costituire condotta illegittima quale fonte di responsabilità erariale, con conseguente esistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, soprattutto nel caso in cui l’amministratore non abbia fatto ricorso ad alcuna delle scelte organizzatorie e/o procedimentali ad essa alternativamente concesse dalla legge, mentre sarebbe esclusa dal sindacato giurisdizionale – implicando un diretto controllo su valutazioni discrezionali – la scelta tra tali soluzioni, nel caso in cui la stessa con comportasse una verifica circa l’osservanza dei principi di economicità e di efficacia.
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