Il contrato preliminare può essere stipulato anche da uno solo dei coniugi in comunione legale

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Commissario Maigret
00giovedì 18 marzo 2004 11:49
CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 17216 del 14 novembre 2003

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - in genere - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - preliminare di acquisto di bene immobile - disciplina dell'amministrazione dei beni della comunione legale - applicabilità - esclusione - conseguenze - mancata partecipazione dell'altro coniuge al preliminare di acquisto - irrilevanza – questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - manifesta infondatezza.

In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. cod. civ., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale; ne consegue che la regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 180, secondo comma, e 184 cod. civ.), non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi destinato a cadere in comunione, una volta completatosi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza ex art. 2932 cod. civ.), stipulazione alla quale può bene quindi partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza il (ed a prescindere dal) consenso dell'altro coniuge. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in relazione all'espressa inclusione (art. 180, secondo comma, cod. civ.), nell'ambito di operatività dell'amministrazione dei beni della comunione legale, degli atti di acquisto di diritti personali di godimento, e ciò attesa, per un verso, la natura eccezionale della norma, assunta a tertium comparationis, di equiparazione degli atti di acquisto di diritti personali di godimento agli atti di straordinaria amministrazione di beni della comunione, e considerato, per l'altro verso, che la tutela della famiglia non viene meno per effetto della acquisizione ope legis alla comunione del bene acquistato da uno soltanto dei coniugi.

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:37.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com