Ici differenziata tra residenti e non residenti

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giandan
00venerdì 4 febbraio 2005 14:58
Si può secondo voi differenziare l'aliquota Ici tra residenti e non residenti?

Allego due pareri Anci che, OVVIAMENTE ([SM=g27834] [SM=g27834] [SM=g27834] ) dicono due cose diverse a distanza di pochi mesi...

Voi cosa ne pensate?


26-09-2001 TRIBUTI ICI
ALIQUOTE
ASSISTENZA
DEROGHE L n. 431 del 1998

Quesito
E? possibile distinguere tra abitazioni possedute da contribuenti residenti e non residenti, nell?applicazione della normativa contenuta nella L. 9 Dicembre 1998, n 431, che prevede all?art.2 comma 4 la possibilità per i Comuni ad ?alta densità abitativa? di derogare all?aliquota massima ICI sino ad un massimo del 2 per mille per gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni?
Risposta
Circa la possibilità, o meno, di operare la distinzione dei contribuenti ICI nelle due categorie: residenti e non residenti, stante la verifica sull'applicazione della norma citata nel quesito per l'ente scrivente, non sembra che sia possibile ravvisare ostacoli di tipo "tecnico", né tanto meno di carattere giuridico. Infatti, è noto che altri Comuni, anch'essi con forte vocazione turistica, hanno già sperimentato misure simili nei propri regolamenti d'imposta. In molti di questi casi, la motivazione del maggior carico fiscale è stata quasi sempre collegata in modo più o meno diretto, al principio costituzionale della capacità contributiva (art 23 cost). D'altra parte, si rende opportuno sottolineare che una tale misura, se non integrata con i necessari correttivi, di fatto, potrebbe generare risultati paradossali, se non addirittura iniqui, quali il maggior carico fiscale per le seconde case utilizzate direttamente da i non residenti (non affittate) a fronte di un aggravio ICI meno consistente per i soggetti passivi residenti, con seconde case inutilizzate (quindi, non utilizzate come seconde case ma nemmeno affittate!). La conclusione è che l'introduzione dei necessari correttivi per poter applicare l'art. 2, comma 4 della Legge 431/98, comporta non poche complicazioni sul piano della gestione dell'imposta, e che pertanto, la scelta di una sua applicazione deve essere attentamente valutata alla luce delle caratteristiche e dei strumenti in dotazione dell'ufficio Tributi, che dovrà poi gestire e controllare l'applicazione di una tale misura.





28-11-2000 TRIBUTI ICI
TERRENI
RESIDENZA
ALIQUOTE DLGS n. 504 del 1992

Quesito
POTERE DI DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE I.C.I.

Si desidera sapere se, ai sensi dell'art.6 del D.L.gs 504/92- modificato dall'art. 3 comma 53 della Legge 23/12/96 n. 662 e alla luce della sentenza T.A.R. Lazio, sez. II, 9 Luglio 1999, n. 1586, sia possibile diversificare l' aliquota I.C.I. per i terreni facendo una distinzione fra i terreni posseduti da persone residenti e terreni posseduti da persone non residenti senza incorrere in eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento nonchè violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e imparzialità della Pubblica Amministrazione, tenendo conto che il legislatore ha individuato tre gruppi di immobili, da tenere distinti dall'abitazione principali in quanto destinati ad altri usi; il che sembra non lasciare alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni comunali, lasciando l'unica possibilità di un'aliquota differenziata per tutti indistintamente gli "immobili diversi dalle abitazioni " e trattandosi, nella fattispecie in esame, di un ulteriore sdoppiamento e precisamente: aliquota diversificata per i terreni rispetto agli altri immobili ed ancora diversificata nell'ambito della categoria stessa in aliquota per i residenti inferiore all'aliquota per i non residenti.
Risposta
Circa la possibilita' di determinare aliquote diversificate relativamente ai terreni agricoli posseduti da soggetti residenti nel Comune rispetto ai terreni posseduti da non residenti, i pareri della dottrina non sono concordi. Tuttavia, si propende per la tesi che riconosce non corretta una siffatta diversificazione:
vero e' che il legislatore, stabilendo che l'aliquota puo' essere diversificata entro il limite di legge con riferimento ai casi di "immobili diversi dalle abitazioni", dal punto di vista strettamente letterale, sembrerebbe, consentire la determinazione di aliquote diverse all'interno dello stesso gruppo di immobili, cioe' di aliquote diverse per categoria di immobile, e che il Consiglio di Stato - parere 24/11/1998, n. 1279 - ha affermato che ai Comuni e' consentito "... di intervenire nella materia (nella fattispecie, pertinenze di abitazioni), per dettare norme integrative ed anche eventualmente derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali"; ma e' anche vero, in primo luogo, che il legislatore quando ha stabilito la facolta' per il Comune di determinare aliquote differenziate per le abitazioni, l'ha espressamente detto, e, in secondo luogo, che, in materia di potere regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, oltre i limiti discendenti dalla formulazione letterale del comma 1 di detto articolo, ne' sussistono altri derivanti dall'ordinamento costituzionale, fra i quali l'obbligo del rispetto dei principi della uguaglianza dei contribuenti, della capacita' contributiva e della imparzialita' della pubblica amministrazione, come evidenziati anche nella Circolare Min. Fin. 26/05/1999, n. 118/E e richiamati nella sentenza del TAR Lazio 9/7/1999, n. 1586.
L'ICI e' imposta diretta "reale", che prescinde dalle condizioni reddituali e sociali del contribuente, prevedendo un unico presupposto impositvo (possesso del terreno) ed un unico criterio dideterminazion del valore imponibile validi sia per il residente che per il non residente: la diversificazione del trattamento tributario tra i soggetti, non prevista espressamente dalla legge, mal si concilierebbe con il principio della uguaglianza e della capacita' contributiva (alla quale provvede l'eventuale diverso ammontare del valore imponibile), tenuto anche conto che la disparita' di trattamento, conseguente alla diversificazione dell'aliquota, non troverebbe alcuna motivazione quanto ad interessi pubblici perseguiti.
Con quanto sopra esposto non si negano in modo assoluto le motivazioni che stanno a fondamento della diversa lettura della disposizione legislativa (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992), secondo la quale la disposizione medesima, cosi' come scritta, non porrebbe ostacoli ad una ulteriore diversificazione di aliquote, anche all'interno di ciascun gruppo di immobili; tuttavia, condividendo l'annotazione fatta dal TAR Lazio nella sentenza prima citata, si e' dell'avviso che "... ove una disposizione sia suscettibile di due o piu' possibili interpretazioni, occorre privilegiare quella che piu' si rilevi conforme al dettato costituzionale.





clatemp
00venerdì 4 febbraio 2005 15:54
beh se posso dire la mia ritengo che le due fattispecie sono decisamente diverse.

Allora cominciamo col dire che le fattispecie imponibili ai fini I.C.I. sono ben evidenziate dal decreto istitutivo:

a) fabbricati

b) terreni

c) aree edificabili.

a proposito della lettera a) è lo stesso legislatore (L. 556/96 di conversione d.l.437/96)che ammette la possibilità della previsione di un'aliquota egevolata (in aggiunta alla detrazione) per l'abitazione principale. Così facendo ha implicitamente ammesso per così dire una spaccatura all'interno di quella fattispecie. Conseguentemente secondo me ha aperto la possibilità di assoggettare in maniera differenziata le altre abitazioni.
L'art. 6 c.2 del 504/92 stabilisce poi che "...l'aliquota può esser differenziata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.


Se poi per chiudere il quadro normativo guardiamo anche cosa dice l'art. 52 c.1 del D. L.gs 446/97 "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi..." si chiarisce il tutto.

I fabbricati possono essere differenziati (in particolare le varie fattispecie di abitazioni) mentre non credo sia possibile differenziare all'interno delle altre due fattispecie.

Ciò risulta anche più ragionevole e costituzionalmente corretto se si tiene conto che mentre può avere un significato economico per un'abitazione essere residenti oppure no ciò non si può altrettanto dire per i terreni agricoli e per le aree edificabili.
lillo1
00domenica 6 febbraio 2005 18:35
io non ho capito la domanda.
se per residenti e non residenti si intende prima casa e fabbricati diversi (ma la cosa mi pare troppo banale) è ovvio che si.
se invece vuol dire facciamo pagare l'ici più alta ai non residenti, mi pare di no. cioè, le aliquote non agevolate o maggiorate per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, o per i cosidetti immobili a disposizione (non locati) colpiscono l'immobile se esso rientra nella categoria disciplinata, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia residente nel comune (ovviamente altrove) o fuori dal comune.
giandan
00lunedì 7 febbraio 2005 08:37
Re:

Scritto da: lillo1 06/02/2005 18.35
se invece vuol dire facciamo pagare l'ici più alta ai non residenti, mi pare di no.



Volevo dir proprio quello.

Ma neppure una modifica regolamentare potrebbe prevedere e disciplinare ciò?

[Modificato da giandan 07/02/2005 8.37]

clatemp
00lunedì 7 febbraio 2005 16:21
ho paura che ci vorrebbe una modifica costituzionale[SM=g27828]
lillo1
00martedì 8 febbraio 2005 09:47
Re: Re:

Scritto da: giandan 07/02/2005 8.37


Volevo dir proprio quello.

Ma neppure una modifica regolamentare potrebbe prevedere e disciplinare ciò?

[Modificato da giandan 07/02/2005 8.37]





ah ecco, mi pareva.
no, in quel modo non si può.
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