Versione originaria
Questa è la versione uscita dal Consiglio dei Ministri, la incollo qua per confrontarla con quella che verrà approvata.
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CAPO II - MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
ARTICOLO 10
(Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali)
1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676 le parole: "per il triennio 2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010" e al comma 677 le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";
b) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:
"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.";
c) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:
"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.";
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.";
e) dopo il comma 681 è aggiunto il seguente:
"681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.";
f) al comma 683, al primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";
g) Il comma 684 è sostituito dal seguente:
"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.;
h) Il comma 685 è sostituito dal seguente:
"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.";
i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:
"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.";
l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.";
m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:
"686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.";
n) dopo il comma 690 è aggiunto il seguente:
"690-bis. Al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli enti locali in merito allo stock di debito e alla sua sostenibilità è istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM.".
ARTICOLO 11
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.
ARTICOLO 12
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2007, dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.
3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
ARTICOLO 13
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)
1. L' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della Regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell' àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.".
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal precedente comma, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.
ARTICOLO 14
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
b) al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti: " 100.000 e i 250.000";
c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente: "250.000".
2. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. (Composizione dei consigli)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
i) da 10 membri negli altri comuni.
3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
4. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.".
6. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici.".
7. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.
9. L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84. – (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
10. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
11. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".
12. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province".
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