Esemplificazione dei casi di impossibilità di contestazione immediata

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cicolex
00mercoledì 6 settembre 2006 08:19
L’art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una serie di circostanze, nelle quali vien meno l’obbligo di procedere a contestazione immediata dell’autoveicolo. Tale dispensa sembrerebbe esonerare l’organo procedente di cui all’art. 12 C.d.S, comma 1, a procedere alla contestazione immediata. L’indicazione nel verbale di accertamento di una delle circostanze di cui al disposto dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., costituisce una presunzione ex lege di esonero dalla contestazione immediata, oppure, l’organo giudicante (Prefetto o Giudice di Pace) potrebbe, tuttavia, sindacare l’operato dei verbalizzanti? Nella sentenza oggetto di commento, la Suprema Corte ha statuito che al giudice di merito non è preclusa la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i soggetti verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e pertanto, tenuti ad effettuare la contestazione immediata.

Nel caso de quo, gli ermellini hanno ribadito che l’esemplificazione dell’art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e “non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto”. A parere dei giudicanti, la dizione dell’art. 384 del regolamento sopra citato “indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati”. Con il dictum in questione si è evidenziato che non esiste una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata qualora le circostanze di fatto emergenti come:

- l’apparecchio utilizzato (nel caso in esame Autovelox 104c/2),

- lo stato dei luoghi,

- la velocità dell’autoveicolo,

avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente. Anche in ipotesi come quelle testé delineate, il giudice di merito può, secondo il felice orientamento della Suprema Corte, indagare nel caso concreto, se effettivamente, nel momento in cui si è verificata la trasgressione alla norma del codice della strada, i soggetti deputati ad intervenire fossero realmente impossibilitati a farlo.

Il caso in esame

Tizio proponeva ricorso avverso verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di X, con cui gli veniva contestata violazione ex art. 142 C.d.S., comma 8. Nelle more, il giudice di merito annullava il provvedimento impugnato e l’Ufficio Territoriale del Governo di X, in persona del Prefetto, proponeva ricorso per cassazione, lamentando in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 relativo Reg.to. Nel proposto ricorso si rilevava, altresì, che l’esemplificazione delle ipotesi prescritte nell’art 384 reg. esec. C.d.S. costituiscono ipotesi di presunzione ex lege di esonero a procedere a contestazione immediata e non sussiste nessun margine di apprezzamento al riguardo in sede di giurisdizione. Con la sentenza in epigrafe, il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso per i motivi su esposti.

cicolex
00mercoledì 6 settembre 2006 08:19
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 11 aprile 2006, n. 8457

(Presidente M. Spadone, Relatore E. Malzone)



Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Castelvetrano, con sentenza n. 60/02 ha accolto l'opposizione proposta da L.F. avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Trapani in data 11.5.01, notificato il 31.10.01, con cui gli veniva gli contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 e gli veniva ingiunto di pagare la somma di L. 295.430, di cui L. 41.400 per spese di notifica, pari a Euro 158,58, ed ha annullato il provvedimento impugnato.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo Reg.to, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, in base all'art. 384 Reg. C.d.S., l'impossibilità della contestazione immediata è presunta ex lege e nessun margine di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione.

Il ricorso è infondato. L'esemplificazione dell'art. 384 Reg.to C.d.S., lett. e) non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l'indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell'art. 383 del menzionato regolamento, lett. e) indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006.

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