Diritto di accesso anche se ricorrente non è certo dell'esitenza del documento

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cicolex
00martedì 9 settembre 2003 08:27
Deve ammettersi il diritto di accesso l’istanza che abbia come oggetto specifico l’esibizione di un documento anche qualora colui che fa la richiesta non sia soggettivamente certo che tale documento esista.

Lo ha stabilito il Tar Veneto, con la sentenza n. 3935 del 28/7/2003, precisando che, se il documento richiesto non esiste, il responsabile del procedimento dovrà rilasciare al richiedente una dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza di tale documento.

Tribunale Amministrativo Regionale Veneto

Venezia



Ricorso n. 1553 del 2003

Sent. n. 3935/03



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, con l’intervento di:
Angelo De Zotti -Presidente f.f.
Elvio Antonelli -Consigliere
Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1553 del 2003 proposto da D’Amico Nicola, costituitosi in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. 205 del 2000, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Maria Caburazzi in Venezia –Mestre, Via Palazzo, 27;

contro

il Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

in punto

ricorso ex art. 25 della l. n. 241 del 1990;

visto il ricorso, notificato il 27 giugno 2003 e depositato in Segreteria il successivo 7 luglio, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito, nella camera di consiglio del 23 luglio 2003 (relatore il consigliere Marco Buricelli), il ricorrente Nicola D’Amico;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

1.-che il ricorrente, agente scelto del Corpo forestale dello Stato, riferisce:

-di essere stato colpito, con decreto dirigenziale generale in data 4 novembre 2002, da un provvedimento disciplinare di sospensione dallo stipendio, nella misura del 50 per cento, per cinque giorni;

-di avere impugnato la sanzione disciplinare con ricorso gerarchico;

-che con nota del 23 aprile 2003 il Direttore generale del Ministero resistente –D. G. risorse forestali, montane e idriche, ha comunicato al D’Amico, “con riferimento al ricorso gerarchico presentato”, che “tale ricorso è inammissibile in quanto i provvedimenti adottati da dirigente di ufficio dirigenziale generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico”;

-di avere chiesto al Ministero, con nota in data 3 maggio 2003, “il rilascio di copia dell’atto mediante il quale il Signor Ministro –diretto destinatario (del ricorso gerarchico)- ha provveduto a determinarsi su quest’ultim(o): questo perché tale provvedimento non trovasi allegato alla comunicazione (23 aprile 2003), né di esso viene ivi fatta menzione”. “Questa istanza –ha soggiunto il D’Amico- è motivata dall’evidente necessità di potersi tutelare nelle sedi competenti”;

-che il Direttore generale delle risorse forestali, montane e idriche, con nota in data 16 giugno 2003, nel riscontrare l’istanza suddetta, ha comunicato al D’Amico di non potere che confermare quanto già reso noto con la su citata nota del 23 aprile 2003;

che a sostegno del ricorso odierno il D’Amico ha rilevato l’inosservanza, da parte del Ministero, del dovere di pronunciarsi sull’istanza di accesso agli atti, e ha concluso chiedendo al TAR di ordinare al Ministero di rilasciare copia del documento richiesto;

che l’Amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita;

2.-considerato in diritto, in via preliminare, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone, in colui il quale lo esercita, una situazione di totale o parziale ignoranza;

che, in particolare, può accadere che scopo della domanda di accesso sia sapere se un atto o un documento esista e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il suo contenuto;

che, per le ragioni suddette, deve ritenersi ammissibile una domanda di accesso purché contenga quel minimo di elementi che permetta di individuare il documento richiesto;

che, analogamente, deve ammettersi l’istanza che, ragionevolmente, abbia come oggetto specifico l’esibizione di un documento anche qualora colui che fa la richiesta non sia soggettivamente certo che tale documento esista;

che, con riferimento al caso in esame, il ricorrente muove dal presupposto secondo cui agli atti del Ministero delle politiche agricole e forestali esisterebbe un provvedimento con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, “diretto destinatario” del ricorso gerarchico proposto dal D’Amico avverso il decreto dirigenziale 4 novembre 2002 di irrogazione della sanzione disciplinare anzi citata, si sarebbe determinato sul ricorso gerarchico medesimo;

che tali risultando i termini della questione, esaminate le su citate note ministeriali 23 aprile e 16 giugno 2003 e considerato che la richiesta di accesso del D’Amico non è stata accolta, poiché non può escludersi che agli atti del Ministero esista effettivamente una determinazione del Ministro con la quale lo stesso abbia provveduto sul ricorso gerarchico del D’Amico, dichiarandolo inammissibile, il presente ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato al Direttore generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle politiche agricole e forestali di esibire al D’Amico, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, il documento richiesto dal ricorrente, ovviamente se esistente agli atti del Ministero;

che se il documento anzidetto non esiste il Direttore generale dovrà rilasciare al ricorrente, entro il termine suddetto, una dichiarazione dalla quale risulti, appunto, l’inesistenza del documento medesimo;

che, nonostante l’esito della lite concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;


P. Q. M.


il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2003.

Il Presidente f.f.

L'Estensore

Il Segretario

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