CIAO A TUTTI + PROBLEMA.

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
KuntaKinte77
00domenica 3 ottobre 2004 14:19
Ciao a tutti.....


VI propongo subito il mio problema....... [SM=g27828]

Ho fatto domanda al comune per il commercio di indumenti usati (che rientra nel codice di attività di COSE ANTICHE E USATE).
Per questo tipo di attività richiedono l'istituzione e vidimazione di un libro giornale.

VI riporto i rif. di legge, in quanto io ritengo nn vada istituito in questo caso.
Merci d'avance per l'aiuto e i consigli.

Commercio cose usate

Ai sensi dell’art. 126 del T.U. L. P. S. 1931, non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
L’art. 242 del Regolamento di attuazione del suddetto Testo unico prevede che la dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.
Il successivo articolo prevede che il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge* si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

NORMATIVA:
T. U. L. P. S. (RD 773 del 1931)
Regolamento di attuazione (RD 635 del 1940)
DPR 616 del 1977

R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica
oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge (126), indicare, di seguito e senza
spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni
degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti
d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da
parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli
preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di
cose usate prive di valore o di valore esiguo (126/a).


• la 128 richiede l’istituzione de sto piffero de Registro delle operazioni giornaliere!!!!!!!!!!!!!
• La 247 del regolamento 06/05/40 n.635 dice che per beni di valore esiguo (e gli abiti lo sono??!? ) non va istituito detto registro………..
Ton2
00domenica 3 ottobre 2004 14:27
Innanzitutto il mio benvenuto nel forum.
Ciao
Ton2
cicolex
00domenica 3 ottobre 2004 18:24
Benvenuto.
Non sono un esperto in materia ma la chiave del problema credo sia quella di interpretare cosa si intenda per "cose usate prive di valore o di valore esiguo (126/a)"
Personalmente ritengo arduo dimostrare che, in caso di attività commerciale, si tratti di cose prive di valore o valore esiguo...dove sarebbe il guadagno?

p.s. Splendida la citazione di Tacito!
aidi
00lunedì 4 ottobre 2004 07:28
non ti so rispondere... comunque benvenuto!
scanners
00lunedì 4 ottobre 2004 08:18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 maggio 2001, n. 311
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

..omissis..

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

..omissis..

i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".
Credo che gli abiti non rientrino nella fattispecie prevista dalle vigenti disposizioni, a meno che non ci si riferisca a costumi d'epoca originali..in tal caso suppongo che il discorso cambi.


KuntaKinte77
00lunedì 4 ottobre 2004 13:34
Grazie a tutti per il benvenuto e per le risposte. [SM=g27811]
Arcam
00lunedì 4 ottobre 2004 19:26
Aribenvenuto...
Commissario Maigret
00martedì 5 ottobre 2004 09:15
Benvenuto

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:23.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com