Ciao a tutti.....
VI propongo subito il mio problema.......
Ho fatto domanda al comune per il commercio di indumenti usati (che rientra nel codice di attività di COSE ANTICHE E USATE).
Per questo tipo di attività richiedono l'istituzione e vidimazione di un libro giornale.
VI riporto i rif. di legge, in quanto io ritengo nn vada istituito in questo caso.
Merci d'avance per l'aiuto e i consigli.
Commercio cose usate
Ai sensi dell’art. 126 del T.U. L. P. S. 1931, non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
L’art. 242 del Regolamento di attuazione del suddetto Testo unico prevede che la dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.
Il successivo articolo prevede che il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge* si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
NORMATIVA:
T. U. L. P. S. (RD 773 del 1931)
Regolamento di attuazione (RD 635 del 1940)
DPR 616 del 1977
R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica
oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge (126), indicare, di seguito e senza
spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni
degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti
d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da
parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli
preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di
cose usate prive di valore o di valore esiguo (126/a).
• la 128 richiede l’istituzione de sto piffero de Registro delle operazioni giornaliere!!!!!!!!!!!!!
• La 247 del regolamento 06/05/40 n.635 dice che per beni di valore esiguo (e gli abiti lo sono??!? ) non va istituito detto registro………..