Ancora sulla prelazione

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Commissario Maigret
00venerdì 29 agosto 2003 08:48
CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 7185 del 12 maggio 2003
"Poiché la prelazione urbana e la prelazione agraria rispondono a finalità diverse, essendo la prima posta a tutela dell'avviamento commerciale mentre la seconda persegue la finalità di unificare nella stessa persona la titolarità dell'impresa agraria e la proprietà del fondo destinato all'attività imprenditoriale, e poiché la prelazione urbana trova una propria disciplina nell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, la quale individua nella stretta coincidenza tra bene locato e bene venduto un presupposto essenziale per l'esercizio del relativo diritto da parte del conduttore, deve escludersi la possibilità di applicare, in via analogica, alla prelazione urbana la disciplina propria della prelazione agraria, posto che il ricorso all'analogia legis presuppone che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice non sia prevista e disciplinata da alcuna norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda della attrice, locataria di due unità immobiliari destinate ad uso commerciale facenti parte di un immobile alienato nella sua interezza a terzi, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita e il trasferimento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, della intera unità immobiliare per il prezzo indicato nell'atto di vendita."





CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 6980 dell'8 maggio 2003
- I –
"In materia di contratti agrari, la prelazione di cui all'art. 8 legge n. 590 del 1965 è diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e all'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come alla fonte principale del proprio reddito. Ne consegue che in difetto della condizione della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente è desumibile la mancanza di una seria intenzione di realizzare la suindicata finalità, venendo a mancare la ragione giustificatrice della preferenza nell'acquisto del fondo."
- II –
"In materia di contratti agrari, l'espressione "trasferimento a titolo oneroso" recata dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 riferisce concretamente l'ambito di applicazione della prelazione e del riscatto agrari alla vendita e ogniqualvolta il proprietario abbia posto in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà del fondo in cambio di una controprestazione generica e fungibile, cioè di una controprestazione che possa essere compiuta dal coltivatore a parità di condizioni col terzo. Ne consegue che non rientra nel detto ambito la cessione non già della proprietà bensì del mero possesso di un fondo agrario, giacché, pure se il possesso è utile ai fini dell'acquisto a titolo originario per usucapione, in tale ipotesi il conseguimento del diritto di proprietà sul bene consegue solamente all'esito del vittorioso esperimento di un'azione giudiziale."



Mi suscita qualche dubbio la seconda sentenza, quando parla di "cessione del possesso", visto che la S.C., con la sentenza 2 novembre 1996, n. 9884, sosteneva che "oggetto di una vendita può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o comunque di un altro diritto, mentre gli effetti del possesso protratto nel tempo non sono ancora un diritto", e quindi che non sia possibile la cessione del possesso.


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