Acquisto animali

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ferrari.m
00lunedì 5 gennaio 2004 07:57
Domanda:
Tizia acquista da un allevamento, pagandola profumatamente, una cagnolina di razza con tanto di pedigree; dopo pochi mesi si manifestano nel cane alcuni problemi medici: un'ernia che le potrebbe impedire di riprodursi, un difetto alle articolazioni delle zampe (dichiarato congenito dal veterinario) che le causa una lussazione di un'articolazione.
Tizia a causa di questi problemi sostiene notevoli spese veterinarie.
Tizia può in qualche modo rivalersi sull'allevamento??

Saluti.
cicolex
00lunedì 5 gennaio 2004 08:43
Gli articoli 1490 e seguenti del codice civile si applicano anche nel caso di compravendita di animali, giuridicamente parlando configurabili "cose".....

cicolex
00lunedì 5 gennaio 2004 10:23
Art. 1490. GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA
1. Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491. ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
1. Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492.EFFETTI DELLA GARANZIA
1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
2. La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale.
3. Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e'perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493.EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
2. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494.RISARCIMENTO DEL DANNO
1. In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
2. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495. TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE
1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
2. La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Art. 1496. VENDITA DI ANIMALI
1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.




ferrari.m
00lunedì 5 gennaio 2004 10:27
Grazie. [SM=g27811]
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